domenica 22 gennaio 2012

[137°] I (MOLTI) COMPITI DEL DIRETTORE DEI LAVORI

Ricevo e pubblico volentieri alcuni appunti di lavoro dell'amico e collega Riccardo. Hanno un po' il sapore del diario di bordo di antichi corsari. Col pregio di trasudare esperienza diretta.

Buona lettura.


IL DIRETTORE DEI LAVORI: PROFILI OPERATIVI
di Riccardo Bozzola, ingegnere idraulico

Con questo post s'intende condividere delle argomentazioni che coinvolgono il direttore dei lavori. Il tutto con l’aiuto di alcuni strumenti reperibili nel web, di quanto recepito in un seminario seguito lo scorso ottobre in quel di Mestre (VE), e di un po'... di esperienza diretta

Si scrivera' di:
  • NTC-2008 e le operazioni di accettazione;
  • alcune delle principali novità riguardanti il Direttore dei Lavori nel nuovo Regolamento del Codice dei Contratti (entrato in vigore nel giugno 2011);
  • ...una riflessione personale.

NTC e le operazioni di accettazione
Le NTC-2008 sono un bagaglio culturale fondamentale per i tecnici, ed in particolare per lo strutturista.

Già nei principi fondamentali (paragrafo 2.1) si evidenzia la necessità di una chiara identificazione documentale dei materiali strutturali posti in opera, oltre all'obbligo, in specifiche situazioni, di prove di accettazione. 

Queste ultime sono distinte per tipologia di materiale e vengono più specificatamente descritte al capitolo 11

In quest’ultimo vengono riportate le indicazioni normative anche per materiali innovativi rispetto all'ormai superato decreto del '96. 

Ciò che comunque si crede utile sottolineare sono i tre obblighi a cui devono sottostare i materiali strutturali: 
a) devono essere identificati in maniera certa,
b) devono essere appositamente qualificati,
c) devono essere accettati dal Direttore.

Nei primi due casi e' chiamato in gioco il produttore/fornitore, nel terzo e' direttamente coinvolto il direttore dei lavori che deve:
  • acquisire la documentazione di qualificazione;
  • verificare tale documentazione e se necessario confermarla con prove sperimentali.
Ci si chiede a questo punto quanto sarà, o meglio, quanto e' in genere facile svolgere con continuita' e buona perizia tale compito? 

Dipende sicuramente dal singolo Direttore, dalla sua attenzione e conoscenza di tali norme. Dalla sua formazione.

Ma anche dalla capacita' di organizzarsi. In poche parole, di dotarsi almeno di un protocollo comportamentale per la raccolta delle attestazioni, dei marchi e delle prove effettuate. 

E magari, per i piu' fortunati, di un buon collaboratore di cantiere che tenga tutto in ordine e ne dia pronto riscontro. 


Le novità più significative introdotte dal Regolamento del Codice dei Contratti nella direzione dei lavori
Si propongono i punti di diretto interesse su cui poi ognuno potra' fare le proprie ricerche e personali analisi. 

La parte di Regolamento di interesse per i lavori e' la seconda. 

Le argomentazioni esposte interessano chi normalmente segue lavori di pubblica utilità, o piu' comunemente, assoggettati alla legislazione sui lavori pubblici.

Articolo 151
Mentre prima al Direttore era sempre attribuita la funzione del CSE (Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione) ora si stabilisce che può averla, ma senza esserne obbligato. Viene però stabilito che se non intende svolgere tale funzione deve essere inserito nel contesto dei lavori un Direttore Operativo a cui sia possibile affidare tale competenza. Attenzione pero': il CSE non può essere condizionato dal Direttore ed è autonomo.

Articolo 152
Le comunicazioni tra RUP (Responsabile Unico del Procedimento) e Direttore non si chiamano più Ordini ma 'Disposizioni di servizio', mentre gli 'Ordini di servizio' - che rimangono solo quelli tra Direttore e appaltatore - devono ora essere vistati dal RUP. 

Al comma 3 dello stesso articolo e' altresi' espresso che l’impresa sull’Ordine può riportare delle proprie riserve. Queste rimarranno valide solo se riportate nel Registro di Contabilità. 

Probabilmente l’utilita' di ciò sta nel fatto che il Direttore può modificare o annullare l’Ordine, se lo ritiene possibile, in modo da evitare la possibile riserva.

Articolo 153
Ai commi 8 e 9 si stabilisce che in caso che il ritardo della consegna o della ripresa dei lavori (in caso di sospensione) sia dovuto al comportamento del Direttore (quindi non per forza maggiore) l’impresa può chiedere la rescissione del contratto e il risarcimento delle spese sostenute e documentabili. 

Nel caso in cui i tempi superino il 50% del termine ultimo contrattuale oppure i 6 mesi complessivi, il RUP non può rifiutare la sopra citata richiesta di chiusura contrattuale. Fatto questo in precedenza non ammesso.

Articolo 155
Nel caso in cui il Direttore riscontri - al momento della consegna dei lavori - che lo stato dei luoghi è differente da quello di progetto deve denunciare la situazione al RUP e proporre soluzione. Se ciò comporta di non poter procedere con una parte dei lavori, che l’importo di questi non superi il quinto di quello di contratto e che il non eseguirli non crei problemi alla funzionalità dell’opera, e' possibile procedere alla consegna parziale. 

L’esecutore può fare riserva sul verbale stesso.

Articolo 158 comma 5
In caso di cantiere sospeso vi e' l'obbligo per il Direttore di effettuare periodicamente con l’impresa (entro un massimo di 90 giorni) un verbale per l’accertamento delle condizioni delle opere, sulla consistenza della mano d’opera e dei macchinari presenti sul posto.

Articolo 161 comma 4
Nel caso di variazioni all’importo dei lavori entro il quinto dell’aggiudicazione, va predisposto un atto di sottomissione che, anche se dissenziente, l’impresa e' tenuta a firmare (prima poteva  eseguire con possibilità di riserva); oltre il quinto si predispone un atto aggiuntivo per il quale viene meno l’obbligo di cui sopra.

Articolo 188 
Il comma 4 sancisce un 'rito' da tempo in uso: la possibilità di redigere il Registro di Contabilità lavori a livello informatico con le condizioni riportate nell’articolo medesimo.

Articolo 199
Nel caso non giunga al Direttore la comunicazione di fine lavori, questi alla scadenza del termine deve redigere in contradditorio con l’impresa un certificato che constati lo stato dei medesimi.


Una riflessione personale
Com'e' facile notare la professione del direttore dei lavori richiede sempre maggiori conoscenze, talvolta aperte a dubbi ed interpretazioni anche da parte di chi e' esperto a livello giuridico.

A quanto pare si richiede sempre piu' il coinvolgimento di figure professionali qualificate. Soprattutto nel settore dei lavori pubblici.

E’ una strada che necessita di informazione e di formazione, come ormai molte altre nicchie del settore tecnico, una su tutte, la prevenzione incendi. 

Si auspica che ciò non sia semplicemente un modo per incrementare la complessità del settore, per renderlo inutilmente più burocratico e/o nebuloso. 

Sta di fatto che ci e' necessario comprendere che i professionisti devono riuscire anche ad imparare a qualificarsi assieme, scambiando tra loro idee, esperienze, supporti.

D'altronde il trascurare cio' puo' sminuire il valore della 'professione', il valore del prodotto che un tecnico qualificato e laureato puo' fornire a chi usufruisce della sua prestazione. 

In particolare a quell'entita' generica che talvolta sembra essere la societa' in cui si vive.


^ ^ ^
Bene, diario terminato.

E' stata una gradita digressione su di un piano tutt'altro che border-line. Chi fa per lavoro il Direttore di opere pubbliche lo sa bene.


Un grazie di cuore a Riccardo, abitualmente impegnato in direzioni lavori in quel di Vicenza.

Da parte mia, vi auguro 15 giorni di piena soddisfazione.

Vs. POA

[137°] THE THOUSANDS OF DUTIES OF THE WORKS' MANAGER
No english version for this post... sorry.

4 commenti:

  1. A qundo una bella guida sui compiti del collaudatore?

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  2. Questo commento è stato eliminato dall'autore.

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  3. Eh già.
    E' un pezzo che alle Premiate ci si sta pensando...
    Statico, immagino.

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