domenica 23 settembre 2012

[152°] LE VERIFICHE POST-TERREMOTO SECONDO LE NTC-2008

Ho un mal di testa da favola. Ma non credo sia il virus del Nilo.

Via subito agli argomenti del post:

- le verifiche post-terremoto secondo le NTC-2008
  nel passato ogni evento sismico si portava dietro norme
  di verifica ad hoc: oggi non e' piu' cosi'
- tre quesiti alla Protezione Civile nazionale
  tre domande al contact-center della Protezione Civile
  nazionale dopo il decreto-legge "Emilia"


LE VERIFICHE POST-TERREMOTO SECONDO LE NTC-2008
Non ci avevo fatto caso, ma le NTC-2008 normano anche il post-terremoto.

Durante i miei sette anni di controlli nel campo dell'edilizia in zona sismica ho sperimentato l'applicazione della norma sugli edifici esistenti solo nei casi di adeguamento sismico o di miglioramento sismico come descritti al punto 8.4.

In effetti le NTC-2008 prevedono anche altre situazioni di verifica obbligatoria, diverse dalle precedenti, e comprensive appunto delle condizioni post-terremoto. Lo fanno al punto 8.3.

Personalmente situazioni simili non mi era mai capitato di considerarle. E nella mia esperienza si sono verificate per la prima volta nel caso del terremoto padano-emiliano di quest'anno.

Ma andiamo con ordine.

La norma del 2008 impone la valutazione della sicurezza in caso di terremoti significativi (vedi punto 8.3).

La circolare esplicativa (vedi punto C8.3) soccorre chiarendo che "per valutazione della sicurezza s'intende un procedimento quantitativo volto:

1° caso: a stabilire se una struttura esistente e' in grado di resistere o meno alle combinazioni delle azioni di progetto contenute nelle NTC;

oppure

2° caso: a determinare l'entita' massima delle azioni (...) che la struttura e' capace di sostenere con i margini di sicurezza richiesti dalle NTC (...).".

Si osservano due cose: la prima e' che il caso 1° ed il caso 2° possono ridursi ad un unico caso di valutazione delle azioni massime rappresentative della capacita' della struttura, salvo il successivo confronto con i livelli richiesti dalle NTC.

La seconda cosa che si nota - ben piu' importante - e' che nell'ambaradam di verifiche si devono prendere sempre per riferimento le situazioni di progetto dettate dalle NTC-2008.

Io credo, a questo punto, che sia ben difficile che i ns. edifici esistenti, specie se sorti in zone originariamente non classificate sismiche, soddisfino ai criteri di sicurezza dettati nel 2008 e per giunta in localita' oggi dichiarate sismiche.

La norma infatti valuta anche il gap, appunto.

Ma che ne facciamo di questo gap? (e' questo il busillis!)

La norma al riguardo e' alquanto birichina. Infatti (vedi punto 8.3 ultimo capoverso) vi si legge: "Il progettista dovra' esplicitare, in una apposita relazione, i livelli di sicurezza attuali o raggiunti con l'intervento e le eventuali conseguenti limitazioni da imporre nell'uso della costruzione.".

E la testa mi pulsa a 100 quando leggo (vedi punto C8.3):

"Per le problematiche connesse, non si puo' pensare di imporre l'obbligatorieta' dell'intervento o del cambiamento di destinazione d'uso o, addirittura, la messa fuori servizio dell'opera, non appena se ne riscontri l'inadeguatezza. Le decisioni da adottare dovranno necessariamente essere calibrate sulle singole situazioni (in relazione alla gravita' dell'inadeguatezza, alle conseguenze, alle disponibilita' economiche e alle implicazioni in termini di pubblica incolumita').".

Le pulsazioni vanno addirittura fuori scala con la seguente (sempre punto C8.3):

"Saranno i proprietari o i gestori delle singole opere, siano essi enti pubblici o privati o singoli cittadini, a definire il provvedimento piu' idoneo (...).".

Bolle nere risalgono dai liquori della coscienza...


TRE QUESITI ALLA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE
Il nocciolo della questione e' il comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge "Emilia":

"Al fine di favorire la rapida rispresa delle attivita' produttive (...) il titolare dell'attivita' (...) in quanto responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro (...) deve acquisire la certificazione di agibilita' sismica rilasciata ai sensi delle norme tecniche vigenti (...) da un professionista abilitato e depositare la predetta certificazione al Comune territorialmente competente.".

Do' per scontato che il lettore abbia gia' avuto il piacere di confrontarsi con questa norma.

E' stato a seguito di un invito di professionisti che ho girato tre domande al contact-center della protezione civile nazionale. Per telefono. (Non e' stato agevole.)

Ecco le tre domande:

D1) il tecnico deve eseguire la verifica secondo i criteri dell'OPCM 3274/03?

D2) l'accelerazione di progetto e' quella delle NTC-2008?

D3) il livello del 60% e' riferito ad un edificio equivalente di nuova costruzione?

Le tre risposte via mail sono state le seguenti:

R1) il tecnico non deve eseguire la verifica secondo i criteri dell'OPCM 3274/03, ma deve fare riferimento ai criteri riportati nelle NTC-2008;

R2) No. E' quella dell'OPCM 3519/06;

R3) fatta la verifica il livello di sicurezza ottenuto dovra' essere pari al 60% come normato nel D.L. 74/2012, articolo comma 10. Questi criteri rispondono alle esigenze del territorio colpito dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio.

Va anche ricordato che le verifiche di agibilita' sismica, dopo la conversione in legge del decreto-legge "Emilia":
  • vanno fatte solo per edifici con ben precise carenze (collegamenti strutturali assenti o incompleti, tamponature prefabbricate, scaffalature non controventate);
  • in caso di prodotti deperibili, esse sono sostituite dalla verifica di agibilita' ordinaria;
  • possono essere provvisoriamente certificate dopo l'esecuzione di opere anche provvisionali che abbiano escluso o risolto le suddette carenze strutturali (collegamenti, tamponamenti e scaffalature);
  • vanno fatte entro l'8 dicembre di quest'anno;
  • vanno fatte nel rispetto degli ulteriori criteri e cadenze temporali introdotte dal comma 10, sempre dell'articolo 3.
 Le perplessita' sono moltissime, almeno per POA.

Alcune su tutte:
  • cos'e' l'agibilita' sismica? e' la sicurezza conseguita considerando anche le condizioni sismiche di progetto delle NTC-2008?
  • l'agibilita' ordinaria e' quella del testo unico dell'edilizia, oppure e' la sicurezza conseguita senza considerare le condizioni sismiche, ma solo quelle statiche?
  • perche' il certificato "provvisorio" del comma 8-bis e' previsto anche per casi di assenza di problematiche strutturali ai collegamenti, tamponature, scaffalature
  • le materie deperibili fanno davvero la differenza? anche se stanno dentro ad un frigorifero?

^  ^  ^

Bene, post terminato.

Mi rendo conto che sembra un rosario di dubbi. Tuttavia credo che ognuno di noi sia titolato a darvi una sua risposta, quanto meno ragionata ma di tutto rispetto.

Si consideri ormai che il tecnico certifica tutto, nel campo edilizio come quello di prevenzione incendi. Perche' no in quello strutturale?

Serve solo un ottimo avvocato.

Vi auguro i soliti 15 giorni di buon lavoro. Alla prossima.
Vs. POA

P.S.: un grazie a Giorgio per l'immagine di testa!

[ 152°] SEISMIC ASSESMENT OF EXISTING CONSTRUCTIONS ACCORDING TO THE ITALIAN NTC-2008
 No english version for this post... sorry.

2 commenti:

  1. Per prima cosa, come link aggiungerei il riferimento alla conversione in legge del DL 74, in quanto il testo è abbastanza cambiato. Ad esempio, mi riferisco al link dell'Ordine Ing. di Modena: http://www.ing.mo.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=5344
    Seconda cosa, sono rimasto agghiacciato (anche) dall'idea di operare con le azioni previste dall'OPCM 3519/06. Forse la nuova stesura dell'art.7 supera tale dubbio, perchè fa riferimento diretto alle NTC/08, ma non esplicitamente per il calcolo dell'azione.
    Francamente, sono molto stanco di questi due mondi paralleli (protezione civile e ministero LLPP) che continuano a legiferare autonomamente (Passera non sapeva nulla dell'ordinanza PC del 2/6/2012) e continuano a far riferimento solo alla propria documentazione, ignorando quanto pubblicato dalla "scuola" concorrente.
    Tra l'altro trovo favolosa l'interpretazione del cap8 NTC/08 che dice che, in mancanza di cedimenti fondali, non è necessario intervenire sulla fondazione. Tale affermazione viene usata da tecnici accreditati (...) per dire che l'adeguamento al 60% riguarda solo l'elevazione e non riguarda interventi sulle fondazioni.
    Per ora mi fermo qui.
    Grazie del bel sito che ho scoperto da poco.
    Giorgio Serafini di Modena

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    1. Pare che finalmente anch'io possa commentare in questo blog.
      Forse The Q. ha dato la stura.

      Mi scuso anzitutto con Giorgio. Avrei voluto ringraziarlo subito del link. Willyco, hai ragione: sono indietro con gli aggiornamenti. Pero' rischio di scoppiare...
      Quanto alle tue osservazioni le sottoscrivo al 100%. Certe scelte poi paiono avere ben poco di scientifico, o per lo meno non sembrano affatto rese chiare e motivate.
      Permettimi pero' una precisazione per i lettori forse meno coinvolti in certi aspetti: l'articolo cui ti riferisci dovrebbe essere il 3; e 7 dovrebbe essere il numero di comma. Ma ovviamente questo e' solo un aspetto di dettaglio.
      Il piacere cmq e' mio, di averti incontrato qui alle Officine :)

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