domenica 18 marzo 2018

[188°] LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO ARRIVA SUI TAVOLI DI TRIBUNALE: SINDACO RINVIATO A GIUDIZIO PER SCUOLA NON ADEGUATA

Date a Cesare quel che e' di Cesare.


Dopo un incipit smaccatamente evangelico, ecco gli argomenti del post:

- 📢))  la sentenza di Cassazione n. 190/2018
  una recentissima sentenza di Cassazione getta scompiglio
  tra sindaci e tecnici delle strutture
- 📢))  postille - 1
  alcune possibili conclusioni sul precedente post
- 📢))  postille - 2
  cosa il tecnico verificatore delle strutture non dovrebbe
  mai scrivere nei suoi referti


LA SENTENZA DI CASSAZIONE N. 190/2018
(Link alla sentenza)

Qui alle Officine, tra inchiostri e rotative a mezzo impiego, abbiamo tentato questa lettura.
  1. [...dalla sentenza...] In sei righette d'una rara eleganza linguistica l'avvocata Scalia riassume tutti gli antefatti del giudizio.
Anzitutto gli antefatti possono apparire piu' chiari prendendo a prestito dal linguaggio UML un diagramma di sequenza che molto piu' prosaicamente riassuma in una immagine come si sono successi gli eventi che hanno portato la Corte di Cassazione a pronunciarsi.

Detto altrimenti, alla Procura giunge notizia di reato secondo cui un Sindaco "avrebbe dovuto" chiudere una scuola perche' "sismicamente non idonea", ma non lo ha fatto. Col concorso omissivo del dirigente tecnico del comune. La Procura chiede allora, ed ottiene, il sequestro della scuola da parte del G.I.P.

Il Sindaco ovviamente non ci sta e ricorre al Tribunale che a sua volta gli dissequestra la scuola.

Caso chiuso? Ma neanche per sogno: il primo Procuratore se la prende grossa e ricorre a sua volta in Cassazione, la quale annulla il lavoro del Tribunale ritenendolo basato su erronei presupposti e ragionamenti da bar, ed intima di rivedere il tutto. 

Nel frattempo, pero', la scuola ritorna sotto sequestro.
  1. [...dalla sentenza...] Secondo la Procura la scuola andava chiusa in quanto "sismicamente non idonea". E che fosse "sismicamente non idonea" lo diceva appunto un certificato di idoneita' statica del 2013. Il Sindaco ha omesso un atto dovuto a tutela della incolumita' pubblica e va punito secondo l'articolo 328 del codice penale. A porre la scuola sotto sequestro ci pensa appunto il G.I.P.
Obiettivamente, senza disporre degli atti citati - antefatti giuridici documentali e soprattutto quel citato certificato di idoneita' statica (che proprio non saprei cosa essere) - e' molto difficile commentare con cognizione... di causa.

Si sta parlando forse della verifica sismica richiesta dall'Ordinanza n. 3274 del 2003?
Se cosi' fosse, nulla obbligava giuridicamente il Sindaco a chiudere la scuola in un termine prestabilito. Eventualmente questi aveva l'obbligo di adeguarla sismicamente, ma solo programmando dei lavori edili.
  1. [...dalla sentenza...] Accadeva pero' che Tribunale cui di corsa si era rivolto il Sindaco contro il sequestro della scuola, ritenesse tutto l'ambaradam messo su dalla Procura solamente un gran casotto per niente: la scuola stava li' da quasi sessanta anni, senza mai cadere. Non c'era pertanto nessuna fregola di chiuderla in fretta e furia per paura di un meno che ipotetico terremoto.
Non ci e' dato di sapere se mai sia intervenuta nei giudizi la valutazione di un CT.
  1. [...dalla sentenza...] Era successo che il Sindaco, (probabilmente) spinto dal dirigente dei Servizi Tecnici del comune, avesse ritenuto l'indice di rischio di collasso (SLU CO?) - pari a 0,985 - di nessun rilievo per l'immediata chiusura della scuola per causa di inagibilita' strutturale nei confronti del terremoto.
Questo "indice" pari a 0,985 merita due considerazioni.

Primo: non e' indifferente che l'indice si riferisca allo stato limite ultimo di collasso, ovvero, allo stato limite ultimo di salvaguardia della vita. Come del resto non e' indifferente la conoscenza della tipologia costruttiva della scuola, e dei materiali, del livello di conoscenza.
Ma al riguardo la sentenza non dice nulla di piu'.

Secondo: non e' vero "che manca un nulla" per raggiungere il valore 1. A mio modesto parere ci si trova in un campo di comportamento meccanico-strutturale fantasticamente non lineare. Per raggiungere il valore unitario probabilmente sarebbero occorse delle risorse estremamente onerose. E ancor piu': dentro quello "0,015" che manca, ci sta una gamma enorme di terremoti non coperti da sicurezza (convenzionale).
  1. [...dalla sentenza...] Il primo giudice ha sbagliato alla grande. L'ordinanza del tribunale va annullata!
La Cassazione annulla pertanto l'ordinanza del Tribunale e la scuola torna cosi' ad essere sottoposta a sequestro preventivo (cioe' quello originariamente disposto dal G.I.P.).
  1. [...dalla sentenza...] La Cassazione ordina che il Tribunale, nel riaprire il fascicolo, riesamini l'affare del Sindaco secondo il criterio strettamente normativo della pericolosita' del luogo, avendo cura di pronunciarsi sulla pertinenzialita' tra il reato di omissione di atti d'ufficio e la necessita' del sequestro preventivo della scuola.
Quindi i giudici di Cassazione impongono al Tribunale di riesaminare il caso (reato di omissione di atti d'ufficio) assolutamente secondo i criteri normativi dell'effettiva pericolosita' sismica del sito - senza perdersi, come fatto invece la prima volta, in voli pindarici.
Cio' allo scopo di stabilire il da farsi sul sequestro.

Concludendo?

...concludendo possiamo riassumere che:
  • l'indicatore di rischio di collasso e' risultato al tecnico verificatore (anno 2013) pari a 0,985;
  • lo stesso tecnico verificatore deve aver scritto in un documento che ha preso il nome di "certificato di idoneita' statica ", che "la scuola non e' sismicamente idonea";
  • il Sindaco pero' non ha chiuso la scuola;
  • la scuola gliel'ha chiusa una prima volta il giudice per le indagini preliminari;
  • il Tribunale adito dal sindaco fa riaprire la scuola (malamente) argomentando che non c'e' alcun pericolo imminente;
  • i giudici di Cassazione, aditi dal Pubblico Ministero, affermano invece che "la inosservanza della regola tecnica di edificazione proporzionata al rischio sismico di zona, anche ove quest'ultimo si attesti su percentuali basse di verificabilita' [del terremoto, N.d.R.] integra pur sempre la violazione di una norma di aggravamento del pericolo e come tale va indagata e rileva ai fini dell'applicabilita' sequestro preventivo." (cfr. punto 4 del Considerato in diritto);
  • in attesa pertanto di giudicare il Sindaco per il reato di omissione di atti d'ufficio, la scuola non va utilizzata;
  • il pubblico ministero pertanto, una volta che il Tribunale avra' giudicato nuovamente sul sequestro preventivo, potra' rinviare a giudizio il Sindaco per il reato di omissione di atti d'ufficio.
Come corollario, potrebbe accadere che il Tribunale confermi il suo primo giudizio facendo riaprire la scuola, ma che ugualmente il Sindaco – in sede di giudizio (cio' dopo tre ulteriori gradi!) per il reato di omissione di atti d'ufficio - venga in seguito condannato per aver omesso di chiudere la scuola in quanto non sismicamente idonea.

Bizantinismi?

Sta di fatto che quel Sindaco dovra' in prima battuta dimostrare che in punto di pericolosita', non vi era alcun motivo per chiudere urgentemente la scuola, ed in seconda battuta, che il famoso “certificato di non idoneita' statica” non costituiva presupposto valido per emanare un'ordinanza di chiusura sine die.


POSTILLE - 1
A modesto parere di POA la scuola non andava chiusa, almeno non con provvedimento giudiziario e la Corte di Cassazione ha preso una cantonata.

Per questi motivi:

A) La Cassazione dice che "la inosservanza della regola tecnica di edificazione proporzionata al rischio sismico di zona, anche ove quest'ultimo si attesti su percentuali basse di verificabilita' [del terremoto, N.d.R.] integra pur sempre la violazione di una norma di aggravamento del pericolo e come tale va indagata e rileva ai fini dell'applicabilita' sequestro preventivo." (cfr. punto 4 del Considerato in diritto della sentenza).
Questo e' verissimo, ma solo per le nuove edificazioni: del resto, la legge non dice che per l'avvenire.

B) Per le scuole esistenti sussiste solo l'obbligo di verifica sismica, ex ordinanza di berlusconiana memoria n. 3278 del 2003.

C) Nessuno ha mai detto che qualora la verifica ex O.P.C.M. n. 3274/2003 non risulti soddisfatta, bisogna procedere ad un adeguamento della scuola entro un dato termine .

D) Il da farsi e' fatto squisitamente politico: il Sindaco puo' decidere di destinare il bilancio all'adeguamento delle scuole, come pure di di destinarlo, in alternativa, alla festa della salciccia.

E) Lo stesso dott. Bertolaso, nel ruolo di Capo del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, ha scritto:

"(...) Si tratta di una ricognizione di grande importanza [N.d.R.: quella sulle opere strategiche e rilevanti] finalizzata alla puntuale conoscenza dello stato di rischio delle opere piu' importanti in caso di terremoto, o perche' fondamentali per le operazioni di protezione civile (...) o perche' suscettibili di creare grandi danni o molte vittime in caso di collasso (...). Solo grazie ad un dettagliato rilievo del rischio di queste opere si puo' condurre un'efficace programmazione di interventi mirati e prioritari di mitigazione che sfruttino al meglio le risorse disponibili.
La verifica [N.d.R.: sismica] e' obbligatoria, mentre non lo e' l'intervento, a meno che non si disponga di risorse ordinarie sufficienti (...).".

[Cfr. in nota DPC/SISM/0031471 del 21 aprile 2010]


POSTILLE - 2
La sentenza commentata in questo post ha insegnato, qui alle Officine, una cosa molto importante.

Il tecnico verificatore, esperto in materia "sismica", qualora addivenisse nella verifica ex O.P.C.M. n. 3274/2003 ad una condizione non favorevole per la sicurezza delle strutture, non dovrebbe mai scrivere nella sua relazione:

"la scuola non e' sismicamente idonea/adeguata"

bensi' dovrebbe limitarsi a scrivere:

"Indicatore di rischio (allo SL considerato) =  PGAcapacita'/ PGAdomanda"

Sara' poi compito del decisore (politico) farsi spiegare (a voce) il significato di quella serie di rapporti numerici, e quindi a decidere il da farsi.

Come dire: ad ognuno il suo.

Date al Sindaco quel che e' del Sindaco, ed al tecnico quel che e' del tecnico: perche' non pare casuale che nelle schede di riepilogo delle verifiche sismiche si debbano dare ben quattro valori dell'indice di rischio: PGALC,  PGALV,  PGALD,  PGALO.


^  ^  ^


Bene, post terminato. Forse con piu' dubbi che certezze.

Spero che almeno la pausa caffe' sia stata di gusto buono e certo. Ed altrettanto stimolante per il sistema nervoso.

E' con la speranza di scendere alla macchinetta-del-caffe' con rinnovata cadenza, che vi auguro i quindici giorni canonici di intenso e proficuo lavoro.

Vs. POA 😉

P.S.: la volta del Mausoleo di Galla Placidia, finito in testata al blog di POA, l'ha fotografata Giorgio, ingegnere in quel di Venezia; io l'ho solo rubata.

  
[ 188°] THE SUPREME COURT JUDGES THE LOCAL MAYOR REGARDING SEISMIC RISK.
No english version for this post... sorry.