domenica 3 febbraio 2013

[158°] LA SENTENZA N. 380/12 DEL TRIBUNALE DI L'AQUILA (1a puntata)

IL PROCESSO ALLA COMMISSIONE GRANDI RISCHI
1a puntata - L'attivita' sismica registrata a L'Aquila nel 2009

Nel registro delle sentenze del Tribunale di L'Aquila porta il numero 380/12: e' la sentenza di condanna passata alla cronaca come il processo alla Commissione Grandi Rischi.

Se si esclude la parte che riassume la montagna di denaro con cui risarcire le parti civili, la sentenza termina cosi':

"A tutti gli imputati possono concedersi le circostanze attenuanti generiche.

Il comportamento processuale estremamente corretto, la difesa nel processo e non dal processo (il fitto calendario di udienze fissato non ha subito interruzioni per impedimenti né degli imputati né dei difensori ed il primo grado di giudizio si è concluso in tempi ragionevoli), la leale collaborazione nella ricerca della verità processuale, la costante partecipazione alle udienze, il rispetto manifestato non solo verso l’autorità giudiziaria ma anche nei confronti delle vittime, costituiscono elementi che giustificano una diminuzione della pena base nella misura massima di un terzo consentita dall’art. 62 bis c.p.

Il calcolo della pena prevede, infine, l’aumento per la continuazione che, come si è visto, può essere fino al triplo.

Tale aumento, tuttavia, viene operato in una misura di poco superiore al doppio, per contemperare il quantum sanzionatorio definitivo al reale disvalore del fatto, pervenendo alla pena, ritenuta equa, di sei anni di reclusione per ciascuno degli imputati.

Visti gli artt. 29 comma 1 e 32 comma 3 c.p. gli imputati BARBERI Franco, DE BERNARDINIS Bernardo, BOSCHI Enzo, SELVAGGI Giulio, CALVI Gian Michele, EVA Claudio e DOLCE Mauro vengono dichiarati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante l’esecuzione della pena."

Ho voluto iniziare questo viaggio a puntate partendo dalla fine. Perche' e' un triste epilogo. Perche' dopo la tristezza per le vittime del terremoto, si scopre che alcune di queste potrebbero esserlo state per colpa non di eventi naturali, ma per negligenza o superficialita' di altri esseri umani.

Cose tristi su cose tristi.

E' bene pero' andarle a vedere. Nel nostro mestiere basta un attimo che si abbassa la guardia, per restare travolti dal precipitare degli eventi.

POA percorrera' questo viaggio con l'atteggiamento di chi potrebbe trovarsi alla sbarra. Per imparare da chi comunque viene chiamato in primo grado di giudizio a pagare un prezzo alto.

Ma vediamo.

Il 25 maggio 2011 il GUP rinvia a giudizio BARBERI Franco, DE BERNARDINIS Bernardo, BOSCHI Enzo, SELVAGGI Giulio, CALVI Gian Michele, EVA Claudio e DOLCE Mauro per i reati di cui agli articoli 1131, 589 commi 1 e 32, 5903 del codice penale.

E' l'aver causato omicidio colposo plurimo e lesioni gravissime plurime.

Il nesso causale e' presto detto:

"l'aver fatto una valutazione dei rischi connessi all’attività sismica in corso sul territorio aquilano dal dicembre 2008 approssimativa, generica ed inefficace in relazione alle attività e ai doveri di previsione e prevenzione; fornendo (...) sia con dichiarazioni agli organi di informazione sia con redazione di un verbale, al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, all’Assessore Regione Abruzzo alla Protezione Civile, al Sindaco dell’Aquila, alla cittadinanza aquilana, informazioni incomplete, imprecise e contraddittorie sulla natura, sulle cause, sulla pericolosità e sui futuri sviluppi dell’attività sismica in esame, in tal modo vanificando le finalità di tutela dell’integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri grandi eventi che determinino situazioni di grave rischio.".

L'accusa sostenuta (la causa) e' negligenza imprudenza ed imperizia nella valutazione di un pericolo: il terremoto.

L'effetto sono ora le 37 vittime e 5 feriti che costituiscono il capo d'imputazione.

Tutti costoro (le vittime) "indotti a rimanere in casa per effetto esclusivo della condotta sopra descritta, nonostante le scosse di terremoto che si ripetevano numerose da mesi con frequenza e magnitudo crescenti, fino a quella del 6 aprile 2009 ore 03,32.".

Sono seguite trentuno udienze in cui l’analisi della colpa e l’accertamento del nesso causale tra la condotta contestata e l’evento giuridicamente rilevante (morte e lesioni) hanno costituito i punti nevralgici dell’affermazione della responsabilità penale.

Ma prima di affrontare l'analisi della colpa e l'accertamento del nesso causale, la sentenza riporta un dettagliatissimo riepilogo della questione, affrontandolo in quattro punti:

primo punto: l'attivita' sismica registrata a L'Aquila

secondo punto: la normativa che disciplina la Commissione Grandi Rischi

terzo punto: la riunione del 31 marzo 2009

quarto punto: le dichiarazioni rese a margine della riunione del 31 da parte di alcuni imputati.

Riguardo al primo punto (attivita' sismica) la sentenza dedica le pagine dalla 26-esima alla 76-esima (due sono mancanti?!).

Gli argomenti sono veramente sottili.

I consulenti tecnici del P.M. sono ben tre: prof. Luis D. Decanini, prof. Domenico Liberatore e prof.ssa Laura Liberatore.

I tre anzitutto concludono che "può dunque sostenersi, sulla base dell’esame della storia sismica di L’Aquila, della valutazione delle caratteristiche sismogenetiche dell’area di riferimento, del calcolo del periodo medio di ritorno e dell’analisi dell’intensità e dei danni prodotti, che la scossa delle ore 03.32 del 6.4.09 non ha costituito un evento eccezionale.".

E affrontando le registrazioni accelerometriche aggiungono: "Il dato ricavabile dalle registrazioni accelerometriche evidenzia, dunque, che la scossa delle ore 03.32 del 6.4.09 ha avuto valori di E.P.A. (Effective Peak Acceleration) assolutamente compatibili con il quadro normativo di riferimento, in relazione all’epoca di costruzione degli edifici crollati indicati nel capo di imputazione.".

La conclusione dei consulenti e' pertanto che "la scossa delle ore 03.32 del 6.4.09 non ha rappresentato un evento anomalo, atipico o eccezionale né alla luce della storia sismica di L’Aquila, né in base alle caratteristiche sismogenetiche dell’area di riferimento, né in relazione al cd. periodo medio di ritorno, né sulla base dei dati evincibili dalle registrazioni accelerometriche, né in termini assoluti, ossia in relazione al panorama mondiale annuale di eventi di uguale intensità.".

A questo punto, sempre in tema di terremoto, ci si domanda se sia "possibile individuare una relazione tra la scossa delle ore 03.32 del 6 aprile 2009 e lo sciame sismico "che l'ha preceduta.

Parte della risposta sta a pagina 68:

"In questa sede non occorre procedere all’esame delle diverse tesi scientifiche in tema di fenomeni precursori dei terremoti perché viene dato per scontato il fatto che non è possibile prevedere con certezza una scossa futura ed in particolare la sua data, l’ora, la localizzazione esatta, la magnitudo e la durata sulla base dello studio dei fenomeni precursori. I precursori non consentono di prevedere deterministicamente i terremoti, in quanto sulla base dello stato attuale delle conoscenze scientifiche non è assolutamente possibile, una volta accertata la ricorrenza di un possibile fenomeno precursore, effettuare una previsione deterministica, in termini di certezza, in ordine ad una futura eventuale scossa."

Ma poco oltre non si omette di dire che:

"le variazioni anomale della sismicità sono indicate al primo posto tra i segnali proposti come precursori; nella lista di cinque precursori (selezionati tra gli oltre quaranta proposti) compilata dalla I.A.S.P.E.I., ben tre sono basati sulle anomalie della sismicità.".

Riguardo al secondo punto (Commissione Grandi Rischi) ... [continua]

[ 158°] ITALIAN SCIENTISTS SENTENCED TO SIX YEAR IN PRISON FOR EARTHQUAKE FORECAST (1st part)
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