domenica 22 gennaio 2012

[137°] I (MOLTI) COMPITI DEL DIRETTORE DEI LAVORI

Ricevo e pubblico volentieri alcuni appunti di lavoro dell'amico e collega Riccardo. Hanno un po' il sapore del diario di bordo di antichi corsari. Col pregio di trasudare esperienza diretta.

Buona lettura.


IL DIRETTORE DEI LAVORI: PROFILI OPERATIVI
di Riccardo Bozzola, ingegnere idraulico

Con questo post s'intende condividere delle argomentazioni che coinvolgono il direttore dei lavori. Il tutto con l’aiuto di alcuni strumenti reperibili nel web, di quanto recepito in un seminario seguito lo scorso ottobre in quel di Mestre (VE), e di un po'... di esperienza diretta

Si scrivera' di:
  • NTC-2008 e le operazioni di accettazione;
  • alcune delle principali novità riguardanti il Direttore dei Lavori nel nuovo Regolamento del Codice dei Contratti (entrato in vigore nel giugno 2011);
  • ...una riflessione personale.

NTC e le operazioni di accettazione
Le NTC-2008 sono un bagaglio culturale fondamentale per i tecnici, ed in particolare per lo strutturista.

Già nei principi fondamentali (paragrafo 2.1) si evidenzia la necessità di una chiara identificazione documentale dei materiali strutturali posti in opera, oltre all'obbligo, in specifiche situazioni, di prove di accettazione. 

Queste ultime sono distinte per tipologia di materiale e vengono più specificatamente descritte al capitolo 11

In quest’ultimo vengono riportate le indicazioni normative anche per materiali innovativi rispetto all'ormai superato decreto del '96. 

Ciò che comunque si crede utile sottolineare sono i tre obblighi a cui devono sottostare i materiali strutturali: 
a) devono essere identificati in maniera certa,
b) devono essere appositamente qualificati,
c) devono essere accettati dal Direttore.

Nei primi due casi e' chiamato in gioco il produttore/fornitore, nel terzo e' direttamente coinvolto il direttore dei lavori che deve:
  • acquisire la documentazione di qualificazione;
  • verificare tale documentazione e se necessario confermarla con prove sperimentali.
Ci si chiede a questo punto quanto sarà, o meglio, quanto e' in genere facile svolgere con continuita' e buona perizia tale compito? 

Dipende sicuramente dal singolo Direttore, dalla sua attenzione e conoscenza di tali norme. Dalla sua formazione.

Ma anche dalla capacita' di organizzarsi. In poche parole, di dotarsi almeno di un protocollo comportamentale per la raccolta delle attestazioni, dei marchi e delle prove effettuate. 

E magari, per i piu' fortunati, di un buon collaboratore di cantiere che tenga tutto in ordine e ne dia pronto riscontro. 


Le novità più significative introdotte dal Regolamento del Codice dei Contratti nella direzione dei lavori
Si propongono i punti di diretto interesse su cui poi ognuno potra' fare le proprie ricerche e personali analisi. 

La parte di Regolamento di interesse per i lavori e' la seconda. 

Le argomentazioni esposte interessano chi normalmente segue lavori di pubblica utilità, o piu' comunemente, assoggettati alla legislazione sui lavori pubblici.

Articolo 151
Mentre prima al Direttore era sempre attribuita la funzione del CSE (Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione) ora si stabilisce che può averla, ma senza esserne obbligato. Viene però stabilito che se non intende svolgere tale funzione deve essere inserito nel contesto dei lavori un Direttore Operativo a cui sia possibile affidare tale competenza. Attenzione pero': il CSE non può essere condizionato dal Direttore ed è autonomo.

Articolo 152
Le comunicazioni tra RUP (Responsabile Unico del Procedimento) e Direttore non si chiamano più Ordini ma 'Disposizioni di servizio', mentre gli 'Ordini di servizio' - che rimangono solo quelli tra Direttore e appaltatore - devono ora essere vistati dal RUP. 

Al comma 3 dello stesso articolo e' altresi' espresso che l’impresa sull’Ordine può riportare delle proprie riserve. Queste rimarranno valide solo se riportate nel Registro di Contabilità. 

Probabilmente l’utilita' di ciò sta nel fatto che il Direttore può modificare o annullare l’Ordine, se lo ritiene possibile, in modo da evitare la possibile riserva.

Articolo 153
Ai commi 8 e 9 si stabilisce che in caso che il ritardo della consegna o della ripresa dei lavori (in caso di sospensione) sia dovuto al comportamento del Direttore (quindi non per forza maggiore) l’impresa può chiedere la rescissione del contratto e il risarcimento delle spese sostenute e documentabili. 

Nel caso in cui i tempi superino il 50% del termine ultimo contrattuale oppure i 6 mesi complessivi, il RUP non può rifiutare la sopra citata richiesta di chiusura contrattuale. Fatto questo in precedenza non ammesso.

Articolo 155
Nel caso in cui il Direttore riscontri - al momento della consegna dei lavori - che lo stato dei luoghi è differente da quello di progetto deve denunciare la situazione al RUP e proporre soluzione. Se ciò comporta di non poter procedere con una parte dei lavori, che l’importo di questi non superi il quinto di quello di contratto e che il non eseguirli non crei problemi alla funzionalità dell’opera, e' possibile procedere alla consegna parziale. 

L’esecutore può fare riserva sul verbale stesso.

Articolo 158 comma 5
In caso di cantiere sospeso vi e' l'obbligo per il Direttore di effettuare periodicamente con l’impresa (entro un massimo di 90 giorni) un verbale per l’accertamento delle condizioni delle opere, sulla consistenza della mano d’opera e dei macchinari presenti sul posto.

Articolo 161 comma 4
Nel caso di variazioni all’importo dei lavori entro il quinto dell’aggiudicazione, va predisposto un atto di sottomissione che, anche se dissenziente, l’impresa e' tenuta a firmare (prima poteva  eseguire con possibilità di riserva); oltre il quinto si predispone un atto aggiuntivo per il quale viene meno l’obbligo di cui sopra.

Articolo 188 
Il comma 4 sancisce un 'rito' da tempo in uso: la possibilità di redigere il Registro di Contabilità lavori a livello informatico con le condizioni riportate nell’articolo medesimo.

Articolo 199
Nel caso non giunga al Direttore la comunicazione di fine lavori, questi alla scadenza del termine deve redigere in contradditorio con l’impresa un certificato che constati lo stato dei medesimi.


Una riflessione personale
Com'e' facile notare la professione del direttore dei lavori richiede sempre maggiori conoscenze, talvolta aperte a dubbi ed interpretazioni anche da parte di chi e' esperto a livello giuridico.

A quanto pare si richiede sempre piu' il coinvolgimento di figure professionali qualificate. Soprattutto nel settore dei lavori pubblici.

E’ una strada che necessita di informazione e di formazione, come ormai molte altre nicchie del settore tecnico, una su tutte, la prevenzione incendi. 

Si auspica che ciò non sia semplicemente un modo per incrementare la complessità del settore, per renderlo inutilmente più burocratico e/o nebuloso. 

Sta di fatto che ci e' necessario comprendere che i professionisti devono riuscire anche ad imparare a qualificarsi assieme, scambiando tra loro idee, esperienze, supporti.

D'altronde il trascurare cio' puo' sminuire il valore della 'professione', il valore del prodotto che un tecnico qualificato e laureato puo' fornire a chi usufruisce della sua prestazione. 

In particolare a quell'entita' generica che talvolta sembra essere la societa' in cui si vive.


^ ^ ^
Bene, diario terminato.

E' stata una gradita digressione su di un piano tutt'altro che border-line. Chi fa per lavoro il Direttore di opere pubbliche lo sa bene.


Un grazie di cuore a Riccardo, abitualmente impegnato in direzioni lavori in quel di Vicenza.

Da parte mia, vi auguro 15 giorni di piena soddisfazione.

Vs. POA

[137°] THE THOUSANDS OF DUTIES OF THE WORKS' MANAGER
No english version for this post... sorry.

domenica 8 gennaio 2012

[136°] L'EDILIZIA SCOLASTICA VITTIMA DELLE INADEMPIENZE AMMINISTRATIVE


2012!  Si tout va tres bien, siam ne la merd.

Via agli argomenti del primo post di quest'anno:

- scuola: la storia infinita della riqualificazione edilizia
  cronistoria dell'epilogo a carte bollate sul previsto Piano 

  generale di riqualificazione edilizia
- prorogato il termine per le verifiche strutturali degli

  immobili strategici e rilevanti in caso di crollo
  altro rinvio per le importanti verifiche sismiche sulle

  opere piu' a rischio sul territorio
- il Salva Italia sulle scuole
  nel decreto Monti anche una previsione per l'adeguamento

  antisismico delle scuole


SCUOLA: LA STORIA INFINITA DELLA RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA

A volte restiamo col giudizio sospeso di fronte a notizie che gia' nel contesto in cui si presentano, suonano male.

Parliamo di edilizia per l'istruzione, e prepariamoci ad entrare... in tribunale.

Partiamo dal recente governo Berlusconi che con Brunetta Gelmini e Tremonti decide nel 2008 di alzare di un punto percentuale il rapporto alunni/docenti. Obiettivo da realizzare assolutamente entro il 2012.

Sin qui poco importerebbe sotto il profilo strettamente edilizio, se non fosse che ci si da' pure l'obiettivo di scrivere - sempre entro il 2008 - un Piano Programmatico (mamma mia) di interventi da attuarsi anche sul piano delle dotazioni (edifici?).

La questione viene definitivamente chiarita nel 2009 con la previsione di un piano di riqualificazione edilizia (vedi articolo 3 comma 2): con quest'ultimo (e ulteriore) piano il Ministro Gelmini ed il Ministro Tremonti avrebbero dovuto individuare tutti quegli edifici non piu' rispondenti ai moderni criteri didattici e naturalmente... provvedervi.

Nel settembre 2009 i due ministri citati pubblicano pero' un semplice elenco di scuole in situazione di criticita' strutturale/funzionale per le quali ammettere solo deroghe al numero massimo di alunni.
Insomma, la montagna partorisce il topolino.

A questo punto il CODACONS non ci vede piu' e ricorre al TAR del Lazio con una class action da far invidia agli autori di Law & Order.

Il TAR riconosce la mancata emanazione del Piano Generale di riqualificazione dell'edilizia scolastica gia' previsto dalla norma del 2009.

Vi salto la cronaca delle lacrime versate dall'avvocatura dei due ministeri e arrivo subito alla sentenza.

Il TAR va giu' duro:

- anzitutto afferma che "le strutture edilizie costituiscono elemento fondamentale ed integrante del sistema scolastico e come tali debbano avere uno sviluppo qualitativo ed una collocazione sul territorio adeguati";

- poi delinea il ruolo disatteso della legge 23/1996 per l'edilizia scolastica: disatteso quanto alle norme tecniche mai emanate (v. articolo 5), disatteso  quanto alla prevista anagrafe degli edifici (v. articolo 7) incompleta ancora nel 2007;

- dice che le previsioni del 2008-2009 non erano per delle semplici deroghe edilizie, bensi' programmi di intervento da contingentare a tempi e risorse certe, per quanto in periodo di crisi;

- conclude che il previsto Piano generale di riqualificazione edilizia ancora non esiste e che "l'inerzia amministrativa dei due ministeri si e' gia' protratta ampiamente oltre il termine di legge".

Con cio' sempre il TAR del Lazio dava 6 mesi di tempo a due ministeri per provvedere. Quindi piu' o meno entro le ferie ferragostane del 2011.

Ma fermi tutti! We're Italians.

I ministeri (Istruzione ed Economia) insorgono, quasi che la sicurezza dei cittadini fosse un attentato all'integrita' dello stato, e fanno anzitempo ricorso al Consiglio di Stato.

Ed il Consiglio di Stato li apre per le orecchie come banane.

A Maggio del 2011 il ricorso viene respinto con queste considerazioni:

- l'interpretazione dei fatti compiuta dal TAR e' ineccepibile;
- alla sicurezza dei cittadini si deve far fronte con tempi e soldi certi.

A questo punto che dire?

Si resta sbalorditi, vero? Non fosse altro per il fatto che si combatte contro lo stato, a difesa della nostra salute e sicurezza.

Sugli sviluppi della questione per ora so poco. 
Apprendo solo da un articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore del 16 dicembre 2011 che i due ministeri avrebbero emesso un ulteriore decreto, questa volta con un vero piano degli interventi, ed un elenco dove "sono migliaia gli istituti a rischio crollo" (cit. da Il Sole 24 Ore).

Sono senza parole.


PROROGATO IL TERMINE PER LE VERIFICHE STRUTTURALI DEGLI IMMOBILI STRATEGICI E RILEVANTI IN CASO DI CROLLO
Una proroga non si nega a nessuno.

Una sola, pero'.

E' fresca di stampa quella n-esima concessa sino al 31 dicembre 2012 (v. articolo 3) per le verifiche statiche disposte con l'ordinanza 3274 del 2003 (qualcuno se la ricorda ancora?).

Scadenza originaria: 2008.

E tra queste rientrano quelle da condursi sulle scuole, e pure su quelle maggiormente a rischio perche' progettate con le norme sismiche vigenti ante 1984.


IL SALVA ITALIA SULLE SCUOLE
Nel decreto Salva Italia del Primo Ministro Monti e' contenuta pure una disposizione per le scuole (articolo 30 comma 5bis).

Si tratta di dare via libera a 300 milioni di euri gia' previsti nel 2010 per l'adeguamento sismico degli edifici scolastici.

Sperem ben.
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Bene, post terminato.

E' stato un tantino monotematico sulle scuole ma tant'e', le notizie vengono come vengono.

Cmq mi pare ci si trovino spunti di seria riflessione, specie riguardo ai rapporti tra stato e cittadini (lo stato siamo ancora noi?).

Non mi resta che augurare ai lettori di POA, fedeli e piu' vecchi di un anno, un 2012 strepitoso (l'ottimismo e' gratis).

Arrivederci tra 15 giorni.
Vs. POA 
[136°] In Italy bad administration sinks public education.
 No english version for this post... sorry.