domenica 14 aprile 2013

[162°] LA SENTENZA N. 380/12 DEL TRIBUNALE DI L'AQUILA (5a puntata)

IL PROCESSO ALLA COMMISSIONE GRANDI RISCHI
5a puntata:  La causalita' penalmente rilevante

E' lo stesso giudice a dare l'incipit a questa quinta puntata:

"Dopo aver analizzato la condotta degli imputati ed averne esaminato i profili di colpa (...) occorre ora qualificare la condotta posta in essere dagli imputati e chiarire, in particolare, se tale condotta ha integrato un reato commissivo o un reato omissivo." (v. a pag. 325).

Qualificazione... dal punto di vista giurisprudenziale.

Dal punto di vista processuale la distinzione e' molto importante: nello spazio di un post tuttavia la narrazione sara' gioco forza estremamente sintetica.

La preventiva lezione del giudice sulla classificazione dei reati in sintesi dice questo (solo per questo passaggio si omettono per scorrevolezza del testo le citazioni).

Con specifico riferimento alla condotta si distinguono, in linea generale, due tipologie delittuose: il reato commissivo ed il reato omissivo. La categoria dei reati commissivi, poi, può essere suddivisa al suo interno tra reati di azione e reati di evento.

I reati di azione si esauriscono nel mero compimento dell’azione vietata dall’ordinamento. A titolo esemplificativo può riportarsi il caso dell’evasione. I reati di evento, invece, sono caratterizzati dalla previsione di un evento esterno, distinto ontologicamente e fenomenologicamente dall’azione, ma a questa legato da un nesso di causalità. A titolo esemplificativo si riporta il caso dell’omicidio, nel quale l’evento è rappresentato dalla morte di un uomo.

Quando il legislatore descrive l’azione, prevedendo e tipizzando le modalità di realizzazione dell’evento, si hanno i cd. reati di evento a forma vincolata. Quando invece il legislatore incentra la sua attenzione esclusivamente sul bene giuridico tutelato ed intende offrire a tale bene una protezione più ampia, sottoponendo a sanzione penale tutte le possibili modalità di aggressione dello stesso (e non una modalità specifica), la fattispecie tipica è prevista senza descrizione e tipizzazione delle modalità della condotta, ed il reato è definito reato di evento a forma libera o reato causale puro. E’ il caso, ad esempio, del reato di omicidio di cui all’art. 575 c.p. che punisce “chiunque cagiona la morte di un uomo” senza, dunque, indicare alcuna delle diverse possibili modalità di realizzazione dell’evento.

Nell’ambito dei reati omissivi, invece, sussiste la distinzione tra reati omissivi propri e reati omissivi impropri.

I reati omissivi propri, che costituiscono il corrispondente dei reati commissivi di azione, consistono nel semplice mancato compimento di un’azione imposta. E’ del tutto irrilevante ai fini della configurabilità della fattispecie tipica, in tal caso, il fatto che la condotta omissiva venga o meno seguita da un evento.

Il reato omissivo improprio, invece, si ha quando la fattispecie prevede espressamente che dall’omissione, dal mancato compimento di un’azione doverosa, derivi un evento. A titolo esemplificativo si indica il reato di omicidio colposo di cui all’art. 589 c.p., nel caso particolare dell’omessa sorveglianza di un bambino da parte della baby sitter, laddove l’evento - morte derivi da tale omissione.

Fatta questa distinzione il giudice con strumenti propri della sua scienza conclude (v. a pag. 328):

nel "caso di specie si ritiene che, complessivamente, la condotta posta in essere dagli imputati, pur articolandosi in singole condotte attive ed in singole condotte omissive, sia di natura commissiva
Il 31.3.09 i sette imputati non sono rimasti inerti, non hanno integrato con la loro condotta omissiva la violazione di un comando al quale è conseguito il mancato impedimento di un evento che avevano l’obbligo giuridico di impedire. 
Il 31.3.09, invece, i sette imputati si sono riuniti a L’Aquila ed hanno svolto, in concreto, i compiti tipici della Commissione Grandi Rischi effettuando, seppure in modo approssimativo, un’analisi del rischio sismico."

(Si noti che da parte del giudice c'e' una ammissione di valutazione del rischio..., sia pure sui generis. N.d.POA)

Poco prima (v. a pag. 310 e seguenti) il giudice aveva diligentemente annotato:

"Nei reati commissivi il nesso causale è ravvisabile quando l’evento dannoso o pericoloso è -conseguenza- dell’azione."

"(...) occorre spiegare -quando- un evento possa essere ritenuto “conseguenza” di una determinata azione."

"E’ causa penalmente rilevante la condotta umana (attiva o omissiva) che si pone come condizione -necessaria- (condicio sine qua non) nella catena degli antecedenti che hanno concorso a produrre il risultato, ovvero quella condotta senza la quale l’evento da cui dipende l’esistenza del reato non si sarebbe verificato.
La verifica della causalità postula il ricorso al procedimento di eliminazione mentale ed impone il giudizio controfattuale (o giudizio di verifica). Il procedimento di eliminazione mentale ed il giudizio controfattuale sono costruiti (...) secondo la tradizionale -doppia formula-, esplicitata nel modo seguente:
a) la condotta umana -è- condizione necessaria dell’evento se, eliminata mentalmente dal novero dei fatti accaduti, l’evento non si sarebbe verificato;
b) la condotta umana -non è- condizione necessaria dell’evento se, eliminata mentalmente dal novero dei fatti accaduti, l’evento si sarebbe ugualmente verificato.
"

Nella operazione di verifica ex post il giudice richiama l'attenzione (v. a pag. 312 e seguenti):

"La -condicio sine qua non- è un procedimento logico e, per il suo corretto funzionamento, è richiesta la pregressa conoscenza della legge scientifica in base alla quale una determinata condotta provoca un determinato evento."

"Per la verifica della causalità si è dunque storicamente fatto ricorso alla teoria condizionalistica con l’integrazione di leggi scientifiche di copertura, ossia si è spiegata la successione causale attraverso il ricorso a leggi scientifiche, individuate e fornite di volta in volta ai giudici dai periti e dai consulenti tecnici di parte secondo la migliore scienza ed esperienza del momento storico."

Credo sia la prima volta che il tecnico delle strutture sente parlare di legge scientifica di copertura... ma vediamo oltre.

"Il ricorso a generalizzazioni scientificamente valide consente di non esporre il giudizio controfattuale a margini di discrezionalità e di indeterminatezza, ma di ancorare tale giudizio a parametri di tipo oggettivo, garantendo un modello di spiegazione dell’evento rispettoso dei principi di determinatezza e di legalità delle fattispecie di reato." (v. a pag. 312).

E' sempre il giudice a spiegare:

"In relazione al rapporto tra legge scientifica ed accertamento del nesso causale, si è dunque posto il problema relativo alla percentuale di validità statistica della legge scientifica di copertura ritenuta necessaria e sufficiente per l’affermazione dell’esistenza del nesso causale."

"(...) è sufficiente che le leggi statistiche forniscano la spiegazione causale di un evento con un alto ed elevato grado di probabilità logica o di credibilità razionale, che dovrà essere individuato caso per caso, in ragione delle particolarità del fenomeno in considerazione." (v. a pag. 315).

"la prova sulla sussistenza del nesso causale deve essere verificata e riscontrata attraverso l’attento esame delle particolarità del caso concreto." (v. a pag. 316).

Ma il punto viene ulteriormente chiarito:

"Nell’individuazione del nesso causale (...) non occorre necessariamente individuare una legge scientifica di copertura universale o statistica con coefficiente pari a 1 (ossia al 100% dei casi), che consenta al giudice di -staccare il cervello-, ossia di ravvisare la sussistenza del nesso eziologico affidandosi essenzialmente (e ciecamente) all’elevato coefficiente probabilistico della legge e prescindendo dall’esame delle peculiari caratteristiche del caso concreto.
Al contrario il giudice, indipendentemente dal coefficiente statistico della legge scientifica di copertura individuata (...), deve analizzare approfonditamente il caso concreto, prendere in considerazione tutte le possibili cause di un determinato evento e verificare la possibile incidenza (nella determinazione di quell’evento) di fattori condizionalistici alternativi.
" (v. a pag. 318).

Ma attenzione:

"(...) la legge statistica è strumentale al raggiungimento del giudizio di probabilità logica (...)"

perche'

"(...) deve essere comunque un giudizio espresso in termini di certezza probatoria e processuale."

Perche' ecco il punto:

"(...) non è la probabilità statistica di una legge a supportare la tenuta della spiegazione causale, ma la probabilità logica o la credibilità razionale dell’accertamento." (v. a pag. 323).

Ecco sin qui spiegata la metodologia che il giudice applichera' nell'accertamento del nesso causale tra la condotta degli imputati e la volizione delle vittime di rimanere in casa la sera del 5.4.09.

E lo dice esplicitamente a pagina 332:

"Il processo motivazionale delle vittime verrà ricostruito, nei prossimi paragrafi, attraverso l’analisi delle testimonianze rese in dibattimento dai parenti o dagli amici ed incentrando l’attenzione sui seguenti aspetti:
- il comportamento tenuto dalla vittima prima del 31.3.09 in occasione delle scosse di terremoto, con riferimento allo sciame sismico iniziato nel giugno 2008 o ad eventi anteriori;
- la conoscenza da parte della vittima dell’esito della riunione della Commissione Grandi Rischi;
- il comportamento tenuto dalla vittima dopo aver avuto conoscenza dell’esito della riunione della Commissione Grandi Rischi.
".

Questo processo motivazionale verra' riconosciuto come penalmente rilevante a carico degli imputati non per tutte le vittime "del processo" ma solamente per 33 di quelle.

Qui ripercorriamo rapidamente i passi rilevanti sole per due vittime che per semplice rispetto saranno su POA citate con le sole iniziali: I.R. e H.H., studentessa e studente universitari.

Per I.R. il giudice dice:

"Si ritiene, dunque, provata la sussistenza del nesso causale tra la condotta ascritta agli imputati e l’evento morte occorso a R.I. L’esame dell’istruttoria dibattimentale consente di affermare l’esito positivo (in ordine all’individuazione della sequenza causale) del procedimento di eliminazione mentale e del giudizio controfattuale.
E’ emerso, infatti, che I., se non fosse intervenuto il fattore esterno della conoscenza dell’esito della Commissione Grandi Rischi, avrebbe certamente accettato l’insistente invito della madre a tornare a Lanciano.
Tale fattore esterno, invece, non solo non le ha fatto accettare tale invito ma le ha fatto abbandonare le misure precauzionali individuali che aveva già adottato nel corso dello sciame.
" (v. a pag. 476).

"In altri termini I., come riferito dalla madre, preferiva rimanere a L’Aquila per continuare i suoi studi ma solo a condizione che la situazione non presentasse elementi di rischio.
La scelta di non tornare a Lanciano, dunque, è stata condizionata in misura assolutamente determinante e prevalente dall’esito dell’informazione della riunione della Commissione Grandi Rischi.
A conferma della correttezza della valutazione appena svolta, si rileva anche che la rassicurazione ricevuta ha determinato I. non solo a non seguire la madre a Lanciano il 1.4.09 ma anche a non uscire di casa la sera del 5.4.09 (se non per pochi minuti dopo la sola scossa delle ore 22.48) e a studiare fino a tardi con il fidanzato per mettersi poi a dormire. L’irrilevanza del fattore condizionalistico alternativo in esame è resa dunque evidente dal fatto che I. abbandonò anche le minime misure di cautela già adottate pur rimanendo a L’Aquila.
" (v. a pag. 478).

E nel caso di H.H. si legge:

"Per quanto concerne il comportamento tenuto dalla vittima e dalle persone offese dopo aver avuto conoscenza dell’esito della riunione della Commissione Grandi Rischi, si rileva che il mutamento della condotta degli studenti è stato radicale." (v. a pag. 520).

"Il risultato positivo del procedimento dell’eliminazione mentale e del giudizio controfattuale, considerato alla luce delle peculiarità del caso concreto e dell’analisi di tutti i possibili fattori condizionalistici alternativi emersi nel corso del dibattimento, consente dunque di ritenere sussistente, con un alto ed elevato grado di probabilità logica o di credibilità razionale, il nesso causale tra la condotta degli imputati, il decesso di H.H. e le lesioni di (...) in occasione della scossa delle ore 03.32 del 6.4.09.
La motivazione delle vittime di rimanere in casa, infatti, è risultata riconducibile, se non in via esclusiva, in misura assolutamente prevalente alla loro conoscenza dell’esito della riunione della Commissione Grandi Rischi.
" (v. a pag. 525).

Accertato nei casi il nesso causale, il giudice si chiede allora (v. a pag. 551):

" 1- se la catena causale tra la condotta degli imputati e l’evento lesivo sia o meno sussumibile sotto una legge scientifica di copertura;
2- se, nel caso in esame, ricorrano tutti i presupposti per l’applicazione di tale legge scientifica di copertura;3- quale sia il coefficiente statistico di tale eventuale legge scientifica;
4- se la catena causale sia anche spiegabile in base a massime di esperienza e a generalizzazioni del senso comune (alla migliore esperienza del momento storico).
".

Relativamente al primo quesito il giudice sposa la tesi del P.M.:

"Su tale tema il P.M. offriva in dibattimento una legge scientifica di copertura costituita dal modello delle rappresentazioni sociali, meglio esplicitata nella relazione del consulente tecnico prof. Antonello Ciccozzi, antropologo culturale.
Il prof. Ciccozzi, nell’introduzione della sua consulenza, ha fatto riferimento alla natura culturale dell’essere umano: da tale natura deriverebbe l’impossibilità di escludere l’infuenza della comunicazione istituzionale generalmente intesa sul comportamento di singoli individui o di gruppi.
L’uomo, oltre ad essere un -animale sociale- è un -animale culturale-. Tutti i comportamenti umani socialmente rilevanti risultano influenzati dalle informazioni disponibili.
" (v. a pag.554).

E a pagina 558 conclude:

"Il modello delle rappresentazioni sociali costituisce indubbiamente una legge scientifica di matrice antropologica."

Sul secondo quesito invece (v. a pag. 559 e seguenti):

"In questo specifico contesto, dunque, la popolazione aveva urgente necessità di decodificare, normalizzare, convenzionalizzare, spiegare ed interpretare il fenomeno in corso e la riunione della Commissione Grandi Rischi venne convocata a L’Aquila proprio a tali fini: per effettuare, utilizzando ancora una volta le parole del Capo del Dipartimento della Protezione Civile dell’epoca dott. Bertolaso, -un’operazione mediatica- tesa a -tranquillizzare- la popolazione.
(...) Alla data del 31.3.09, dunque, la riunione della Commissione Grandi Rischi coincideva appieno con i caratteri del modello delle rappresentazioni sociali esposto dal prof. Ciccozzi.".

E sul valore statistico?

"Seppure si volesse ammettere che tale modello non offre una regolarità invariabile di successione di eventi (e, dunque, non è legge universale con coefficiente pari a 1 né offre un apprezzabile coefficiente statistico quantitativamente misurabile (per mancanza di idonea indagine statistica sulla popolazione aquilana), non può dubitarsi che, alla luce delle risultanze dibattimentali, esso sia idoneo a spiegare le condotte delle vittime indicate nel capo di imputazione, in base a quanto riferito dai testimoni in ordine ai processi volitivi nella notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09." (v. a pag. 561).

"In tali casi la probabilità statistica deve cedere il passo alla probabilità logica che, rispetto alla verifica empirica circa la misura della frequenza relativa nella successione degli eventi, tipica della probabilità statistica, contiene la verifica aggiuntiva (condotta sulla base dell’intera evidenza probatoria disponibile) dell’attendibilità dell’impiego della legge statistica per il singolo evento e della persuasiva e razionale credibilità dell’accertamento giudiziale, esprimendo il risultanto della stima probabilistica in termini qualitativi e non mediante cristallizzati coefficienti numerici." (v. a pag. 562).

E sull'ultimo quesito non mancano certo le massime di esperienza (v. a pag. 570 e seguenti):

"Occorre allora domandarsi se nella vicenda in esame, indipendentemente dall’individuazione di leggi scientifiche di copertura (ed indipendentemente dal modello delle rappresentazioni sociali inteso come legge di copertura), sia possibile ricostruire il nesso causale tra la condotta degli imputati e la decisione delle vittime di rimanere in casa la notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09 sulla base di generalizzate regole di esperienza, di regole sociali di condotta e del buon senso comune.".

"Una prima regola empirica, tratta dal buon senso comune e mutuata dalla migliore esperienza, consente di affermare che l’uomo, al pari di altri animali, è un -animale sociale-.".

"Una seconda regola empirica, anch’essa tratta dal buon senso comune e mutuata dalla migliore esperienza, consente poi di affermare che l’uomo è un -animale culturale-.".

"Una terza regola empirica, una generalizzazione del senso comune tratta dalla migliore esperienza, consente poi di affermare che se gli schemi culturali, acquisiti socialmente, per effetto dell’educazione e delle regole, contengono delle definizioni di realtà e tendono a prescrivere comportamenti, essi sono tanto più in grado di incidere sulle volizioni individuali quanto maggiore è l’autorevolezza che il singolo individuo riconosce alla fonte da cui tali schemi promanano. Più reputiamo autorevole la fonte da cui proviene una valutazione, una visione del mondo, più tendiamo ad adeguare ad essa i nostri comportamenti.".

"E’ possibile, poi, individuare anche una quarta regola empirica tratta dal buon senso comune e mutuata dalla migliore esperienza: l’infuenza della comunicazione istituzionale sul comportamento socialmente rilevante per gli uomini aumenta nelle situazioni di rischio che coinvolgono un gruppo definito di persone o l’intera collettività.".

Per concludere:

"L’esame attento del dato probatorio, l’analisi approfondita delle testimonianze, rende evidente come a L’Aquila il 31.3.09 si erano concretizzati pienamente i presupposti delle massime di esperienza predette." (v. a pag. 573).

"(...) come è emerso con chiarezza dall’esame delle deposizioni testimoniali, è facilmente comprensibile come coloro che da mesi erano costretti a convivere con tale fenomeno avessero -fame- di conoscenza promanante da fonti -scientifcamente autorevoli ed attendibili- ed attendessero l’esito della riunione della Commissione Grandi Rischi -come la manna-.
E’ emerso in dibattimento che le vittime indicate nel capo di imputazione erano per la maggior parte di elevato livello culturale, di apprezzabile grado di istruzione e, per formazione professionale, riconoscevano l’indiscussa autorevolezza della Commissione Grandi Rischi e riponevano particolare affidamento in tale organismo tecnico - scientifico dello Stato.
Si erano, pertanto, inequivocabilmente concretizzate le massime di esperienza sopra esposte e si erano create le condizioni affinchè la comunicazione promanante da uno dei massimi organi scientifici dello Stato, che era venuto a riunirsi proprio a L’Aquila (aumentando -l’intensità del segnale-), fosse particolarmente efficace e condizionante rispetto alle scelte degli individui.
" (v. a pag. 574).

Quindi come non bastasse la legge di copertura scientifica:

"L’insieme degli elementi di fatto appena considerati, dunque, consente di ritenere dimostrato il nesso causale anche prescindendo dal ricorso ad una legge scientifica di copertura." (v. a pag. 576).

Il giudizio del giudice quindi non puo' essere che nel senso di pagina 593 e seguenti:

"(...) risulta, dunque, con evidenza che l’evento lesivo collegato alla condotta colposa degli imputati coincide pienamente con quello che la regola di cautela violata intendeva tutelare [vita umana, N.d.POA].
Tale evento lesivo non si sarebbe verificato se gli imputati avessero osservato la normativa vigente e le regole precauzionali e di cautela che tale normativa impone. L’osservanza della norma precauzionale violata avrebbe impedito la lesione del bene tutelato o, comunque, ne avrebbe limitato o attenuato le conseguenze.
La condotta posta in essere degli imputati, violativa della regola cautelare, ha comportato, in altri termini, la diretta concretizzazione del rischio nella realizzazione dello specifico evento di danno che la norma mirava a prevenire.
Agli imputati, come si è già visto, non era richiesta una previsione deterministica circa l’anno, il mese, il giorno, l’ora, la magnitudo e la esatta localizzazione di un terremoto; non era richiesta la proclamazione di uno stato di allarme generalizzato o la chiusura di tutte le attività pubbliche o private; non era richiesta l’evacuazione della città. Agli imputati era normativamente richiesto, nello svolgimento dei loro compiti all’interno della Commissione Grandi Rischi, di analizzare in modo adeguato il rischio e di fornire informazioni chiare, complete e corrette.
".

"L’analisi del rischio assolutamente inadeguata e gravemente superficiale, da un lato, e l’informazione incompleta e fuorviante, dall’altro, hanno determinato in tal modo i singoli all’abbandono delle consolidate abitudini di cautela, seguite da sempre in situazioni analoghe per tradizione familiare e tramandate di generazione in generazione.".

Il capitolo 5 delle motivazioni termina pero' con un colpo di scena (v. a pagina 596):

"Nel corso del dibattimento, una delle argomentazioni difensive più utilizzate per escludere la sussistenza del nesso causale tra la condotta degli imputati e l’evento morte o lesioni, ha riguardato il ruolo asseritamente distorsivo assunto dalla stampa e dagli organi di informazione rispetto al contenuto autentico degli argomenti trattati durante la riunione del 31.3.09.
Secondo i difensori degli imputati la stampa e gli organi di informazione avrebbero trasmesso e pubblicato l’intervista resa dal prof. DE BERNARDINIS al giornalista di TV Uno Colacito Gianfranco, nascondendo la circostanza che tale intervista venne resa immediatamente prima della rinione del 31.3.09 e non al termine della stessa; ciò avrebbe ingenerato nell’opinione pubblica il convincimento che il prof. DE BERNARDINIS non avesse parlato a titolo personale ma a nome della Commissione Grandi Rischi.
".

Il giudice affronta le due eccezioni (comportamento dei media e intervista al Prof. De Bernardinis) in due momenti separati.

Sulla intervista al Prof. De Bernardinis:

"L’evidente circolarità di contenuti tra l’intervista resa dal prof. DE BERNARDINIS a TV Uno ed i temi affrontati nel corso della riunione, la piena sovrapponibilità dei concetti, delle argomentazioni e delle indicazioni fornite, rendono pienamente condivisibile le conclusioni esposte dal P.M. in sede di requisitoria: le affermazioni di DE BERNARDINIS altro non sono se non il manifesto dell’esito della riunione.
L’assoluta identità di argomentazioni, la perfetta sovrapponibilità di affermazioni, la circolarità di contenuti tra l’intervista resa dal prof. DE BERNARDINIS a TV Uno ed i temi affrontati nel corso della riunione, da un lato, e la totale assenza di attitudine ingannatoria nelle modalità di pubblicazione e di trasmissione del  contenuto dell’intervista, dall’altro,consentono di escludere che il ruolo della stampa e degli organi di informazione abbia avuto un effetto distorsivo rispetto al contenuto della riunione del 31.3.09.
" (v. a pag. 608).

E sulla condotta tenuta nell'occasione dai media (v. a pag. 609 e seguenti):

"(...) la stampa e gli organi di informazione avrebbero divulgato non correttamente gli esiti scientifici della riunione del 31.3.09, connotandoli (attraverso modalità espositive, tecniche riproduttive ed estrapolazioni di singole frasi) di un significato e di una valenza rassicurante che essi, invero, non avevano.".

...il giudice e' categorico:

"Il materiale probatorio formatosi in dibattimento, tuttavia, consente di affermare che, nel caso di specie, la stampa e gli organi di informazione non hanno affatto divulgato in modo non corretto gli esiti della riunione del 31.3.09 e non hanno per nulla conferito, autonomamente, al messaggio in questione una valenza rassicurante che esso non aveva." (v. a pag. 611).

E rasentando il sarcasmo:

"Paradigmatica, in tal senso, è la testimonianza di P. G., vice capo redattore proprio del quotidiano -Il Centro- richiamato dal dott. Gabrielli, scampato miracolosamente al crollo della propria casa di via (...) di Onna nella quale, nella tragica notte del terremoto, persero la vita i figli (...).".

"Accogliendo l’argomentazione dei difensori degli imputati, dovrebbe concludersi che P. G. è stato il paradosso di sé stesso." (v. a pag. 612).

Cosi' si conclude per noi il capitolo 5 delle motivazioni.

[continua...]
^   ^   ^
A presto.
Vs. POA

Note redazionali:

[ 162°] ITALIAN SCIENTISTS SENTENCED TO SIX YEAR IN PRISON FOR EARTHQUAKE FORECAST (5th part)
No english version for this post... sorry.