domenica 24 marzo 2013

[161°] LA SENTENZA N. 380/12 DEL TRIBUNALE DI L'AQUILA (4a puntata)

IL PROCESSO ALLA COMMISSIONE GRANDI RISCHI
4a puntata:  Il giudice spiega il rischio sismico: R = P x V x E

(Confesso ai lettori di POA - magari con poco stile redazionale - che ho trovato questo quarto capitolo delle motivazioni della sentenza, di enorme interesse professionale.)

Sino a qui il giudice di primo grado aveva demolito la difesa illustrando la non bonta' degli atti commessi dagli imputati. E giu' tutti a chiedersi (POA compreso) cosa invece avrebbero dovuto fare.

Se lo chiede e se lo dice anche il giudice a pagina 243:

"Nei paragrafi che precedono è stata ricostruita, attraverso l’esposizione delle prove emerse nel dibattimento e la verifica del loro contenuto, la condotta degli imputati in termini commissivi: ciò che essi hanno detto, nella qualità contestata, alla data del 31.3.09 nel corso della riunione.
Nei paragrafi che seguono si darà risposta ad un interrogativo che costantemente gli imputati ed i loro difensori hanno posto nel corso dell’esame e delle arringhe difensive: che cosa gli imputati avrebbero dovuto fare.
".

E poco oltre dice quasi a rimarcare il proprio perimetro di azione:

"Non è compito del giudice, dunque, verificare lo stato delle conoscenze scientifiche sulla previsione dei terremoti; compito del giudice è, invece, quello di accertare se la condotta tenuta dagli imputati in occasione della riunione del 31.3.09 sia stata o meno pertinente ed in linea con i doveri di previsione, prevenzione ed analisi del rischio imposti dalla normativa vigente; e se tale condotta sia stata adeguata e coerente con il patrimonio scientifico conoscitivo comune tra i vari componenti della Commissione.".

Confesso la mia irritazione nel non essere riuscito sin qui a capire come avrebbero dovuto declinare - gli imputati - questa previsione, prevenzione, ed analisi del rischio...

Ma ci si arriva qui passo passo...

A pagina 245, ancora: "proprio sulla corretta analisi del rischio andava, di pari passo, calibrata una corretta informazione.".

Comincia a delinearsi questa idea di una mancata analisi del rischio.

"Il giudizio di prevedibilità/evitabilità si struttura, dunque, proprio per esplicita indicazione di legge, in termini di analisi del rischio: ciò che si rimprovera agli imputati è appunto una valutazione in tal senso carente e inidonea."

E a pagina 246 il giudice afferma sicuro che "le conoscenze e i dati (gli indicatori di rischio che verranno di seguito esaminati) a disposizione degli imputati a L’Aquila il 31.3.09 permettevano certamente di poter formulare una fondata valutazione di prevedibilità del rischio.".

Sembra molto sicuro di se'. Ma vediamo di capire anche noi.

Da questo punto in avanti nelle motivazioni si susseguono dei passi di assoluta chiarezza, che confesso avrei voluto trovare anche in qualche lezione universitaria...

"La legge non esigeva una riposta in termini di certezza scientifica sulla previsione del terremoto, ma una valutazione del rischio in termini di completezza e adeguatezza. E, come detto, vi è una grande differenza tra la prevedibilità di un terremoto e la prevedibilità del rischio: il terremoto è un fenomeno naturale non prevedibile; il rischio è una situazione potenziale analizzabile.".

"Il compito della Commissione non è dunque quello di prevedere il terremoto; il compito della Commissione è invece quello di valutarne il rischio a scopi di prevenzione." (Pagina 248).

"La successiva attività di informazione deve essere calibrata sull’esito di tale analisi." (Pagina 253).

Come?

Lo si dice subito. Ma prima un colpo di scena:

"l’avv. Dinacci, difensore del prof. DOLCE e del prof. DE BERNARDINIS, ha rilevato come non è possibile procedere all’attività di previsione, prevenzione ed analisi del rischio sismico senza operare un collegamento in termini di previsione del terremoto quale evento naturale." (Pagina 256).

Pare ovvio e sinceramente convincente. Meno ovvia la risposta:

"Il ragionamento del difensore, che si incentra sulla pretesa secondo cui -rischio e terremoto non possono essere separati-, porta all’illogica conclusione secondo cui analisi del rischio e previsione deterministica dell’evento coincidono.
L’analisi del rischio che gli imputati avrebbero dovuto compiere alla data del 31.3.09 secondo i parametri legislativi esaminati, avrebbe dovuto coincidere, seguendo il ragionamento del difensore, con la previsione deterministica della scossa delle ore 03.32 del 6.4.09. Conclusione evidentemente errata, poiché, nega la diffenza tra evento naturale verificato e analisi del rischio di verificazione dell’evento; nega in radice la differenza, conosciuta sin dai tempi del flosofo greco Aristotele, tra fenomeno in atto e fenomeno in potenza.
" (Pagina 257).

E poco oltre: "Previsione delle ipotesi di rischio, dunque, e non previsione delle calamità naturali.".

Ecco il 'core' del ragionamento del giudice: ci si metto un po' a capirlo ma alla fine lo si coglie: alla CGR e' mancata l'analisi di cio' che scientificamente si chiama scenari di rischio.

Cioe', cioe', la CGR non avrebbe valutato alcun scenario di rischio: PER IL GIUDICE DI PRIMO GRADO SONO MANCATI GLI SCENARI DI RISCHIO.

Tanto e' chiara per il giudice questa cosa che qui si e' detta, da farsi scappare anche un commento sarcastico:

"La differenza tra evento naturale verificato e analisi del rischio di verificazione dell’evento; la differenza tra fenomeno in atto e fenomeno in potenza; la differenza tra previsione deterministica dell’evento naturale e analisi del rischio non pare che abbia incontrato il favore delle difese degli imputati.".

E quindi e' il giudice, nelle motivazioni, a spiegare la valutazione del rischio sismico a chi della valutazione del rischio sismico ha fatto il proprio mestiere. Ne seguono pagine e pagine che dal punto di vista scientifico non paiono (a POA, obviously) fare una piega: magari certe lezioni universitarie avessero avuto la stessa chiarezza di esposizione.

Ma vediamo.

Al paragrafo 4.6 delle motivazioni si parla principalmente di rischio sismico ed il giudice dimostra di conoscere bene l'ambito scientifico arrivando a citare un lavoro del Prof. Dolce:

"Come noto, le valutazioni di rischio sismico sono il risultato di sintesi delle valutazioni di pericolosità sismica del territorio, dell’esposizione al rischio e della vulnerabilità sismica degli oggetti esposti." (Pagina 262).

E quindi lo scrive papale papale:

"Il rischio sismico, dunque, è rappresentabile con la seguente formula:
R = P x V x E
dove R sta per rischio sismico, P sta per pericolosità, V sta per vulnerabilità ed E sta per esposizione."
E pertanto:

"L’analisi del rischio sismico, costituito appunto dal prodotto dei tre fattori appena indicati, deve essere svolta attraverso l’attività

di previsione (che -consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi- art. 3 comma 2 L. 225/92);


di prevenzione (che consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione” art. 3 comma 3 L. 225/92);


ed è -finalizzata alla tutela dell’integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri grandi eventi che determinino situazioni di grande rischio- (art. 5 L. 401/01).
" (Pagina 263).


Ma prima di affrontare al paragrafo 4.6.3 la lettera P (pericolisita'), le motivazioni richiamano alcuni dati fondamentali sulla sismicita' storica della citta' di L'Aquila:

"In epoca storica, la città di L’Aquila era stata investita da tre terremoti distruttivi negli anni 1349, 1461 e 1703; per fonti storiche i terremoti del 1461 e del 1703 erano stati accompagnati o preceduti da un apprezzabile sequenza sismica." (Pagina 264).

"Il dato storico (...) costituisce un indicatore del quale gli imputati, nel corso della riunione del 31.3.09, dovevano necessariamente tenere conto nella loro attività, normativamente prevista, di previsione, prevenzione ed analisi del rischio sismico." (Pagina 265)

"In sede di riunione il dato storico fu esposto ma non fu oggetto di alcuna analisi specifica. In particolare esso non fu analizzato né in relazione all’indicazione del periodo medio di ritorno dei forti terremoti nella zona di L’Aquila né in relazione alla sequenza sismica in corso." (Pagina 265)

... e ancora sullo sciame sismico allora in atto:

"(...) costituiva un valido indicatore, un elemento indubbiamente importante da considerare e da valutare con il dovuto grado di approfondimento nell’analisi rischio sismico."

"Dalla lettura del verbale ufficiale e della bozza di verbale e da quanto riferito dai testi presenti alla riunione risulta, invece, che il tema, seppure preso in considerazione, fu analizzato in modo assolutamente approssimativo, generico, superficiale, contraddittorio, inefficace in relazione ai doveri di previsione e prevenzione normativamente disciplinati." (Pagina 269)

Risultando che:

"(...) in sede di riunione, piuttosto che approfondire l’analisi dello specifico indicatore di rischio in questione, si è disconosciuta la rilevanza delle variazioni anomale della sismicità quali possibili precursori sismici:
- dicendo che era molto improbabile che la magnitudo crescesse;
- escludendo che lo sciame in corso fosse un fenomeno precursore;
- affermando che la sequenza sismica in atto non preannunciava niente.
" (Pagina 271).

Dicevo della letterina P (pericolosita' sismica): la si affronta compiutamente al paragrafo 4.6.3.

Anzitutto sono citate le mappe http://www.bo.ingv.it/~earthquake /ITALY/ forecasting/M5.5+/ (ora scomparse?? ma provate qui) e quindi un articolo del Prof. Boschi scritto nel 1995:

"l’immediata probabilità di un evento sismico di magnitudo pari o maggiore a 5.9 è molto bassa in tutte le regioni tranne che per la Sicilia sud - orientale e per l’Appennino Abruzzese.
(...) la probabilità di occorrenza P di un evento con magnitudo pari o maggiore a 5.9 … nei prossimi 5 anni è bassa ovunque tranne che per le regioni 34 (Aquilano) che ha un P di fatto uguale all’unità (...). Si fa notare che l’alta probabilità della regione 34 deriva dal fatto che dopo tre terremoti pressoché esattamente distanziati (61+/- 2 anni) non si è verificata alcuna attività di grande magnitudo nei successivi 200 anni." (Pagina 279).

E questo consente al giudice di concludere:

"Sostenere che il coeffciente probabilistico (P) è pari a 1 (“di fatto uguale all’unità”) significa affermare che il grado di probabilità non è soltanto molto elevato, ma è addirittura prossimo alla certezza (certezza = 1).
In tale studio, pubblicato nell’anno 1995, la regione dell’aquilano viene dunque indicata, fra tutte quelle considerate, come quella con una probabilità (P) pari a 1, prossimo alla certezza, di occorrenza di un terremoto di magnitudo pari o superiore a 5.9, per il quinquennio 1995 – 2000; per il ventennio 1995 – 2015; per il secolo 1995 – 2105.

Alla data della riunione, dunque, gli imputati sapevano che le stime di occorrenza di un terremoto di magnitudo pari o maggiore a 5.5 o a 5.9 indicavano la zona di L’Aquila come una di quelle a più elevata probabilità (...)" (Pagina 279-280).

E conclude:

"Dalla lettura del verbale ufficiale e della bozza di verbale e da quanto riferito dai testi presenti alla riunione risulta, invece, che il tema [pericolosita' sismica, N.d. POA], seppure preso in considerazione, fu analizzato in modo assolutamente approssimativo, generico, superfciale, contraddittorio, ineffcace in relazione ai doveri di previsione e prevenzione normativamente disciplinati." (Pagina 284)

Alla letterina V (vulnerabilita' degli edifici) e' invece interamente dedicato il successivo paragrafo 4.6.4.

Qui la tagliola giudiziaria e' mirabile e spaventosa allo stesso.

Prima viene citato un testimone - l'ing. Cherubini - a riguardo del famoso Rapporto Barberi :

"L’ing. Cherubini, inoltre, ha esplicitamente confermato il dato contenuto nelle tabelle riportate a pag. 46 del vol. II del Rapporto Barberi secondo il quale nella città di L’Aquila, su n. 752 edifici in muratura sottoposti a verifica, n. 555 rientravano nella fascia di vulnerabilità medio/alta, in quanto presentavano -muratura di cattiva qualità con orizzontamenti deformabili o con orizzontamenti rigidi-.
L’ing. Cherubini, poi, ha confermato anche il dato su base regionale contenuto nella tabella 4.3-11 riportata a pag. 146 del vol. I del cd. Rapporto Barberi, dalla quale si evince che la quasi totalità degli edifici in cemento armato costruiti prima del 1975 presentavano una vulnerabilità sismica medio – alta (MA) e alta (A), mentre gli edifici in cemento armato costruiti dopo il 1975 erano in prevalenza a vulnerabilità sismica medio – bassa (MB).
Il teste ha confermato l’indicazione contenuta nella nota in calce alla tabella in esame, relativa al fatto che la riduzione di vulnerabilità per gli edifici costruiti dopo il 1974 era stata determinata dall’entrata in vigore nel nostro ordinamento delle norme, più rigorose rispetto al passato, contenute nella legge -antisismica-, la L. n. 64/74.
" (Pagina 285)

E il giudice puo' nuovamente affermare:

"Dalla lettura del verbale ufficiale e della bozza di verbale e da quanto riferito dai testi presenti alla riunione risulta, invece, che il tema, seppure preso in considerazione, fu analizzato in modo assolutamente inefficace in relazione ai doveri di previsione e prevenzione normativamente disciplinati perché, nell’analisi del rischio sismico (R), i dati sulla vulnerabilità (V) non sono stati correlati in modo coerente con gli indicatori (costituiti dalla storia sismica di L’Aquila, dall’andamento dello sciame sismico in corso fno al 31.3.09, dalle previsioni probabilistiche) che qualificano il fattore rappresentato dalla pericolosità (P)." (Pagina 290).

Ma quel che piu' paralizza e' il successivo elenco di ben 14 edifici crollati con tanto di indirizzo, descrizione dei materiali costruttivi (muratura scadente o c.a. ante 1974) e relative vittime: 12 + 5 + 8 + 9 + 17 + 23 + 7 + 21 + 3 + 3 + 1 + 2 + 1 + 1 persone.

Una descrizione molto cruda che permette al giudice di dire:

"Tutti gli edifici appena elencati rientrano pienamente, per tipologia ed epoca costruttiva, nella qualificazione di vulnerabilità (V) nota agli imputati." (Pagina 294).

Infine l'ultima letterina, la E (il valore esposto al pericolo terremoto):

"L’ultimo fattore che compone la formula del rischio sismico (R) è rappresentato dalla esposizione (E), ossia l’insieme delle vite umane e dei beni materiali (patrimonio storico, abitativo, lavorativo, socio – culturale ed ambientale) che, proprio in quanto esposti, possono essere perduti o danneggiati in caso di verificazione di un forte terremoto.

Nel caso di specie tale fattore si caratterizzava per l’ampia estensione del centro storico della città di L’Aquila, la fragilità del suo tessuto urbano e edilizio e per la composizione qualitativa della popolazione residente nel centro storico in cui abitavano molti studenti universitari fuori sede." (Pagina 298).

E si citano proprio gli studenti, i fuori sede, con i loro nomi e le rispettive modalita' con cui sono morti nel terremoto del 6 aprile.

E il giudice:

"La consapevolezza da parte degli imputati della particolare “esposizione” che caratterizzava la città di L’Aquila è chiaramente testimoniata dall’articolo a frma del prof. BARBERI, del prof. BOSCHI e del dott. Bertolaso dal titolo -Difendersi dai terremoti: la prevenzione sismica in Italia- (...) nel quale si legge testualmente:
-La vulnerabilità del patrimonio edilizio è così elevata che sono possibili ancora nel futuro eventi catastrofici di enormi dimensioni. (...) Nella città di L’Aquila, per citare un altro esempio, il numero delle vittime in caso di ripetizione del massimo terremoto storico sarebbe di 4.000 – 14.500-.
".

"La previsione di stima del numero delle potenziali vittime contenuto nell’articolo in questione, rappresenta la sintesi più effcace della rilevanza, per la città di L’Aquila, dell’indicatore esposizione (E)." (Pagina 300-301)

Da ultimo i profili di colpa vengono cosi' riassunti (cfr. paragrafo 4.7)

"Da quanto sopra esposto può fondatamente affermarsi che gli imputati chiamati a valutare il rischio sismico, in funzione di previsione e prevenzione, al fine di evitare o di ridurre al minimo i danni di un’eventuale calamità, e a fornire in tal senso al Dipartimento della Protezione Civile, agli enti locali, e più direttamente all’intera popolazione, una informazione chiara, corretta e completa, venivano meno ai loro compiti.
Essi, in occasione della riunione del 31.3.09, procedevano ad un’analisi del rischio assolutamente  approssimativa, generica ed inefficace (...)
" (Pagina 303).

"(...) così dimostrando, per superficialità o per insufficiente attenzione o anche solo per scarsa consapevolezza dei doveri che la legge impone ai membri della Commissione Grandi Rischi, di non essere stati in grado di comprendere e utilizzare, in modo adeguato, tutti i dati a disposizione per la valutazione e per la previsione del rischio; e di non essere stati capaci di orientarne l’interpretazione nella direzione della prevenzione e della corretta informazione."

"Non si rimprovera agli imputati l’assenza di virtù profetiche, ma si rimprovera la violazione di specifici obblighi in tema di valutazione, previsione e prevenzione del rischio sismico disciplinati dalla normativa vigente alla data del 31.3.09 e la violazione di specifici obblighi in tema di informazione chiara, corretta e completa."

"Il giudizio di responsabilità si basa sulla carente valutazione degli indicatori di rischio e sulla errata informazione." (Pagina 304).

Si conclude cosi' il capitolo 4 delle motivazioni.

[continua...]

^   ^   ^
A presto.
Vs. POA

Note redazionali:
  •  l'argomento trattato da questa serie di puntate riguarda un ambito assolutamente estraneo alla formazione professionale di POA. E' comunque presentato ai lettori per la rilevanza degli argomenti trattati se riferiti alla professione tecnica, intesa anche come mera consulenza.
  • a differenza della prima puntata, i rimandi alle pagine della sentenza fanno riferimento al testo in formato elettronico (PDF) scaricabile dal sito processoaquila.wordpress.com, direttamente collegato all'INGV come affermato nella hompage dell'istituto (online alla data della seconda puntata). Nella prima puntata ci si riferiva invece al testo in formato elettronico scaricabile dal sito www.6aprile.it, ora non piu' disponibile. Si tenga percio' presente che le pagine cola' citate: 26-68-76, corrispondono nel nuovo testo alle pagine 22-79-85.
  • POA non ha sino ad ora espresso alcuna opinione nel merito della sentenza commentata.
  • Le altre puntate:  -1a-   -2a-   -3a-
[ 161°] ITALIAN SCIENTISTS SENTENCED TO SIX YEAR IN PRISON FOR EARTHQUAKE FORECAST (4th part)
No english version for this post... sorry.

domenica 17 marzo 2013

[160°] LA SENTENZA N. 380/12 DEL TRIBUNALE DI L'AQUILA (3a puntata)

IL PROCESSO ALLA COMMISSIONE GRANDI RISCHI
3a puntata:  Il parametro di giudizio e le dichiarazioni degli imputati

Nella scorsa puntata - la seconda - si era passata in rassegna la legislazione che regola l'attivita' della Commissione Grandi Rischi (CGR) affiche' il giudice potesse addebitare a questa:

"non (...) la mancata previsione del terremoto, la mancata evacuazione della città di L’Aquila o la mancata promulgazione di uno stato di allarme, ma (...) la violazione di specifici obblighi in tema di valutazione, previsione e prevenzione del rischio sismico disciplinati dalla vigente normativa."

E non vi era dubbio giuridico che a convincere gli aquilani a restare in casa la notte del 6 aprile 2009 fosse stata proprio la CGR, con argomentazioni tutt'altro che fondate su comportamenti e convincimenti corretti.

In questo quarto capitolo, lunghissimo - da pagina 182 a pagina 306 (in questo post ne vediamo solo la prima parte) - viene ora ritagliata dal giudice, come in una operazione sartoriale, il profilo, il tratto, il contorno della colpa (giudiziaria) associata alla condotta che il P. M. ha contestato alla CGR.

Non stupira' che ad ogni colpo corrisponda un morto: quella che e' riassunta in questa terza puntata e' la verita' giudiziaria della sentenza di primo grado dove gli imputati sono stati appunto condannati - tra le altre cose - a sei anni di reclusione.

Ma vediamo.

L'addebito risuona come una campana a morto a pagina 182:

"(...) violazione di specifici obblighi in tema di valutazione, previsione e prevenzione del rischio sismico disciplinati dalla normativa vigente alla data del 31.3.09 e la violazione di specifici obblighi in tema di informazione chiara, corretta e completa.".

La difesa cerchera' di spostare il dibattimento su questioni squisitamente scientifiche (cfr. a pagina 183):

"[difesa del Prof. Barberi, N.d.POA] Non vi è dubbio infatti che, fondandosi sostanzialmente l’attribuzione di responsabilità da parte dell’Accusa, su di un presunto giudizio di “imperizia” degli esperti (mancata conoscenza delle dinamiche sismologiche, oltrechè di negligenza ed imprudenza), tale giudizio non potrà che essere parametrato sulla base di elementi scientifici assolutamente incontestabili, nel senso che il gravissimo rimprovero dovrà trovare sicuro fondamento nella evidente discrasia fra quanto affermato in sede di CGR e quanto, al contrario, assunto dalla scienza ufficiale.
Tale presunto “scollegamento” deve pertanto essere valutato non sulla base di giudizi di valore soggettivisticamente formulati, ovvero sulla base di una qualche intime conviction, bensì su parametri quantificabili e dunque dotati di assoluta oggettività, e tale quantificazione dovrà essere operata sulla base di uno standard metodologico condiviso dalla intera comunità scientifica.
".

Ci si aspetterebbe qualcosa di simile al processo alla Scienza descritto dai media, ma lo svolgimento processuale e' tutt'altro.

Cosi' il giudice a pagina 184 delle motivazioni:

"Il giudizio di penale responsabilità non deve essere condotto (...) assumendo come parametro  metodologico le affermazioni scientifche degli imputati e ricercando argomentazioni scientifche di segno contrario o seguendo una intime conviction, come dice l’avv. Petrelli.
Al contrario il giudizio di penale responsabilità assume un parametro metodologico di tipo esclusivamente normativo.
".

Questo taglio non e' stato colto nei resoconti dei media post-sentenza...

E difatti (cfr. pagina 184 seguito):

"La verifica dibattimentale, pertanto, non ha riguardato l’analisi delle posizioni scientifiche circa la possibilità (o meglio l’impossibilità) di prevedere i terremoti e neanche ha riguardato l’analisi circa la validità e l’efficacia, quali strumenti di previsione, degli studi relativi ai cd. fenomeni precursori dei terremoti, proprio in quanto tali argomenti risultano del tutto estranei al perimetro delineato dal capo di imputazione."

"L’oggetto della verifica dibattimentale, in simmetria al capo di imputazione, è stato quello di accertare, alla luce della normativa vigente alla data della riunione del 31.3.09, l’adeguatezza e la correttezza dell’operato degli imputati in termini di diligenza, prudenza, perizia e di osservanza di leggi regolamenti, ordini o discipline nella loro veste di componenti della Commissione Grandi Rischi e in relazione agli scopi e alle funzioni di detta Commissione; e di verificare, poi, se la violazione ai doveri cautelari di valutazione del rischio e di corretta informazione, connessi alla qualità e alla funzione degli imputati, e tesi alla previsione e alla prevenzione, abbia causato o contribuito a causare le morti e le lesioni contestate nell’imputazione.".

Quindi si passa ad analizzare i vari profili della condotta della CGR: un colpo un morto, appunto.

Si parte dalle dichiarazioni in tema di prevedibilita' dei terremoti (cfr. da pagina 187 a pagina 189).

Il giudice mostra le sue tagliole:

"- non è possibile fare previsioni - (prof. BOSCHI)"
- è estremamente difficile fare previsioni temporali sull’evoluzione dei fenomeni sismici - (prof. BARBERI)
- qualunque previsione non ha fondamento scientifico - (prof. BARBERI)"

"[GIUDICE, N.d. POA] Tali affermazioni generano grande disorientamento poiché, dal loro insieme, non è dato sapere se è impossibile fare previsioni, oppure se fare previsioni è possibile anche se operazione estremamente difficile, e se la previsione fatta, pur se estremamente difficile, abbia o meno valore scientifico.".

E' uno schiaffo alla prudenza: 1 a 0 per il giudice, ovvio.

Ma non va meglio quando si passa alle dichiarazioni in tema di precursori sismici (cfr. da pagina 189 a pagina 196).

A pagina 193 si legge (ci si riferisce alla riunione della CGR):

"Alla domanda inizialmente posta dal prof. BARBERI - se nei terremoti del passato c’è testimonianza di sequenze sismiche che precedono forti terremoti - è seguito dunque, un breve e generico dibattito, all’esito del quale il prof. BARBERI ha concluso nel senso che - non c’è nessun motivo per cui si possa dire che una sequenza di scosse di bassa magnitudo possa essere considerata precursore di un forte evento -.".

Ma pare che il giudice conosca anche di sismologia se subito dopo afferma:

"Tale conclusione, tuttavia, è in irriducibile contrasto con il fatto che la storia della città di L’Aquila è stata caratterizzata dal ripetersi di terremoti distruttivi preceduti da sciami sismici. In particolare sia il terremoto del 27 novembre 1461 che quello del 2 febbraio 1703 furono accompagnati da un’intensa attività sismica e vennero preceduti da sequenze sismiche.".

Per concludere lapidario a pagina 196:

"il giudizio di colpevolezza si basa sulle insufficienti, incomplete ed inadeguate modalità di analisi del rischio sismico, sullo scarso approfondimento dell’esame dello specifico indicatore di rischio sul quale il prof. BARBERI aveva ritenuto di dover incentrare la discussione.".


Da pagina 196 a pagina 208 vi si legge sulle dichiarazioni sull'evoluzione dello sciame in corso.

Gli uno-due si susseguono come lampi. Eccone alcuni tra i piu' spettacolari e di effetto.

"- (...) i forti terremoti in Abruzzo hanno periodi di ritorno molto lunghi. Improbabile il rischio a breve di una forte scossa come quella del 1703, pur se non si può escludere in maniera assoluta. - (prof. BOSCHI)".

"(...) E’ pertanto evidente che nulla può essere escluso in maniera assoluta. Dunque la frase riportata appare un banale luogo comune, che ha il valore di un intercalare, usato come mero riempitivo. [GIUDICE, N.d. POA]".

Piuttosto che:

"- Ovviamente essendo la zona di L’Aquila sismica, non è possibile affermare che non ci saranno terremoti; ma la zona è sismica e dire che domani non succederà qualcosa è difficile -. [Prof. EVA, N.d. POA]"

"L’affermazione, infatti, è talmente scontata, fa riferimento ad un dato talmente pacifico ed universalmente conosciuto, che non se ne comprende l’apporto circa le funzioni di previsione, prevenzione e valutazione del rischio. Dire che in una zona sismica non si possono escludere terremoti, significa operare una vuota tautologia, in quanto se una zona non fosse interessata da terremoti non sarebbe definita sismica. [GIUDICE, N.d. POA]".

La sezione termina con un commento sulle parole del Prof. Calvi (cfr. a pagina 208):

"Le parole pronunciate dal prof. CALVI nel corso della riunione hanno integrato un macroscopico errore di valutazione o quantomeno un macroscopico errore espositivo in termini di comunicazione e di informazione che ha prodotto un ampio effetto rassicurante in ordine allo scenario che ci si poteva attendere dall’evoluzione dello sciame in corso.".

Da pagina 208 a pagina 220 si legge sulle dichiarazioni sulla "normalita'" del fenomeno e sullo scarico di energia.

Ad avviso di POA in questa sezione e' descritto come un tecnico puo' decidere di suicidarsi.

Vi si legge:

"[Prof. DE BERNARDINIS, N. d. POA] - non c’è un pericolo, io l’ho detto al Sindaco di Sulmona, la comunità scientifica mi continua a confermare che anzi è una situazione favorevole perciò uno scarico di energia continuo, e quindi sostanzialmente ci sono anche degli eventi piuttosto intensi, non sono intensissimi, quindi in qualche modo abbiamo avuto abbiamo visto pochi danni -.".

"Le dichiarazioni relative al tema della qualificazione dello sciame sismico in corso quale fenomeno “normale” e al tema relativo allo “scarico di energia” determinato dallo sciame sismico quale “situazione favorevole”, sono ambigue, approssimative, vengono trattate in modo apodittico, non argomentato ed estremamente superficiale e si pongono in evidente contraddizione con l’impossibilità, più volte richiamata dal prof. BARBERI nel verbale, di formulare previsioni scientificamente valide.".

Incidentalmente ed a proposito dello scarico di energia viene riportata a pagina 216 una frase attribuita, durante il dibattimento, al Dott. Bertolaso:

"Indagato di reato connesso Bertolaso G. - Voglio dire non è che io stavo facendo con questo discorso del rilascio di energia un’affermazione che mi ero inventato io, o che derivava dal fatto che mi fossi messo a fare ricerche in campo sismico in modo autonomo. Era un’affermazione che io avrò fatto durante la mia competenza, responsabilità, decine e decine di volte. Non c’è stato, dottor Picuti, [il P.M., N.d. POA] mai un solo scienziato degno di tale nome, italiano o straniero che mi abbia mai detto: - Ma che cosa stai dicendo-. Mai uno che prima delle 3 : 32 del 6 aprile 2009 mi abbia mai contestato quest’affermazione.".

E ditemi se cosi' non si perde la vita (risposta del P.M.):

"Pubblico Ministero, dottor Picuti - Lo sa perché glielo dico, non è così scontato, dottor Bertolaso. Non è così scontato, perché in realtà il professor Eva, il Professor Boschi, a me hanno detto esattamente l’opposto. Mi hanno detto che questo da un punto di vista scientifico è una cosa assolutamente errata. Perciò le sto facendo questa domanda: lei mi guarda come se fossi un marziano.
No, è importante. Perché se lei mi dice: “Ho detto a Boschi questa cosa, e Boschi non mi ha mai detto niente, anzi mi faceva sì con la testa”, io penso che o Boschi non capiva la sua affermazione, o Boschi ha detto una cosa sbagliata a me. Quindi, non è che le faccio delle domande perché ho tempo da perdere. Perché ci sono delle incongruenze tra quello dice lei ora e quello che mi risulta nelle carte del processo.
".

E l'addio alle palle...

"Indagato di reato connesso, Bertolaso G. - Apprendo ora che la vicenda delle mie affermazioni sul rilascio di energia, e quindi liberazione di energia, e meno probabilità di forti scosse è una teoria sbagliata. (...).".

Conclusa la rassegna sulle dichiarazioni diciamo... di rilievo scientifico della CGR, da pagina 220 a pagina 231 si legge sull'effetto rassicurante della condotta della CGR. Colpisce la frase a pagina 220:

"La rassicurazione non costituisce un segmento della condotta che il P.M. contesta agli imputati; costituisce in realtà l’effetto prodotto dalla condotta contestata.".

Un chiarimento in linea con quanto sin qui visto.

[continua...]
^   ^   ^

A seguire nella quarta puntata: Il parametro di  giudizio e "l'analisi del rischio: previsione e prevenzione".

Assolutamente da non perdere.
Vs. POA

P.S.: un grazie al solito Giorgio, ingegnere in Venezia, per l'avermi regalato delle foto stupende per la testata di POA.

[ 160°] ITALIAN SCIENTISTS SENTENCED TO SIX YEAR IN PRISON FOR EARTHQUAKE FORECAST (3rd part) 
No english version for this post... sorry.

sabato 2 marzo 2013

[159°] LA SENTENZA N. 380/12 DEL TRIBUNALE DI L'AQUILA (2a puntata)

IL PROCESSO ALLA COMMISSIONE GRANDI RISCHI
2a puntata:  Il ruolo giuridico della Commissione e l' "operazione mediatica" del 2009

Nella prima puntata di questa sintetica esplorazione della sentenza 380/12 avevamo visto che le sue motivazioni prendevano (giustamente) le mosse dalla ricostruzione dei fatti. Ricostruzione giudiziaria, ovviamente.

E vi si affermava:
  1. il terremoto del 6 aprile e' si' senz'altro un terremoto rilevante per la sua natura e per le sue conseguenze, ma tuttavia rientra nei parametri di previsione (e consuetudine) per quel sito;
  2. nessuno puo' prevedere il momento ed il luogo di accadimento di un terremoto, ma proprio per questo neppure si puo' escluderne il contrario.
Scorrevano via cosi' le argomentazioni del capitolo 1 e del capitolo 2.

Nel successivo capitolo 3, ora, si rinviene una interessantissima ricostruzione temporale della disciplina (giuridico - tecnico - amministrativa) dell'attivita' della Commissione Grandi Rischi.

Il capitolo contiene alcuni passi che ritengo di estremo interesse per il professionista tecnico.

Vediamoli.

Anzitutto vi si apprende che prima del 1970 in tema di protezione civile vigeva un sostanziale fai-da-te. A pagina 67 infatti:

"Dopo il terremoto dell’Irpinia del 23 novembre 1980 è stata avvertita, quale lacuna non più tollerabile, l’assenza di una normativa specifca che disciplinasse compiutamente il settore delle competenze e delle azioni da compiere in emergenza.
La normativa di protezione civile all’epoca in vigore (...) rinviava, infatti, la disciplina di dettaglio ad un regolamento di esecuzione da emanarsi con D.P.R. entro un anno dall’approvazione della legge stessa, ma erano trascorsi 11 anni senza che tale regolamento fosse stato emanato."

11 anni di ritardo... per arrivare al previsto regolamento nel 1981; giusto dopo il terremoto dell'Irpinia.

E gia' allora la Commissione Tecnica - una Commissione Grandi Rischi ante litteram - aveva per compiti la cura ed il coordinamento:

"[de]gli studi sulla previsione e prevenzione delle calamità naturali e catastrofi, sulla predisposizione e l’attuazione dei vari interventi nonché sulla ricerca, raccolta e divulgazione di ogni informazione utile ai fini della protezione della popolazione."

La successiva evoluzione normativa faceva si' che l’analisi del rischio, ai fini di protezione civile, diventasse un compito affidato a funzionari pubblici. E che la stessa Commissione, poco dopo, divenisse anche organo di assistenza oltre che di consulenza su specifiche questioni (scientifiche).

Arriviamo cosi' alla legge sulla protezione civile del 1992, la numero 225.

E da ultimo per dire che la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi veniva ridefinita nei suoi tratti essenziali con il decreto-legge 343/01,che all’articolo 6 prevedeva espressamente l’abrogazione di tutte le disposizioni della legge 225/92 incompatibili con tale nuova disciplina.

Ma siamo al 2009. Al terremoto.

Perche' questa ricostruzione "storica" tra le motivazioni della sentenza?

Perche' "[n]el capo di imputazione (...) il P.M. non contesta agli imputati la mancata previsione del terremoto, la mancata evacuazione della città di L’Aquila o la mancata promulgazione di uno stato di allarme, ma addebita agli imputati la violazione di specifici obblighi in tema di valutazione, previsione e prevenzione del rischio sismico disciplinati dalla vigente normativa."

L'accusa e' ben precisa, quindi, ed assolutamente difforme da quanto par di leggere e di sentire per il tramite dei media, ove si e' gia' diffusa l'idea che in Italia si stia perpetrando un processo alla scienza: addirittura una sorta di macabro vilipendio post mortem su Galileo Galilei.

La tagliola giudiziale inizia in effetti a chiudersi gia' a pagina 79 delle motivazioni dove si legge:

gravavano specifici e puntuali obblighi di legge consistenti nella: previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio e nella 'valutazione dei rischi' come previsto dall’art. 9 comma 1 della Legge 24/02/1992 n. 225.
I compiti di 'valutazione dei rischi' e di 'previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio' delineano lo statuto giuridico dei componenti della Commissione Grandi Rischi e ne indicano i doveri."

Ed eccola di seguito completata la premessa a quello che sara' il successivo macigno accusatorio:

"Il contenuto di tali compiti non è rimesso al prudente apprezzamento dell’interprete, ma è espressamente definito dal legislatore all’articolo 3 commi 2 e 3 della Legge 24/02/1992 n. 225 nella parte in cui stabilisce che:
  • la previsione consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi”;
  • la prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.

(Par di capire che non fosse assolutamente opportuno parlare "a braccio" se si fosse stati membri della Commissione.)

In questo assetto normativo la Commissione - nella persona dei suoi esperti - fu appunto convocata il 31 marzo 2009 "con l’obiettivo di fornire ai cittadini abruzzesi tutte le informazioni disponibili alla comunità scientifica sull’attività sismica delle ultime settimane".

Vi segui' il famoso verbale (preceduto da una bozza) e ben quattro interviste rilasciate ai media:  una dal Prof. Barberi, una seconda dal Prof. De Bernardinis, una terza dal sindaco Cialente e l'ultima, la quarta, nuovamente dal prof. De Bernardinis.

I contenuti di bozza, verbale ed interviste sono riferiti a pagina  97 come concordanti tra loro.

Quindi: chiaro l'obiettivo - informare la popolazione - e concordanti tra loro tutte le azioni conseguenti.

Ma ecco che s'intrufola un colpo di scena (cfr. a pagina  134 e seguenti): stava parlando veramente la Commissione oppure solo un gruppo di autorevoli esperti?

La domanda che par cadere come i cavoli a merenda non e' di poco conto se e' stata usata dagli imputati come tesi difensiva: se non parlo come Commissario, non sono neppure imputabile di aver violato la disciplina della Commissione...

Seguono le pagine da 136 a 141 di sottili rinvii alla allora vigente disciplina della Commissione per concludere da parte del giudice che:

"L’esame dell’articolata disciplina di organizzazione e funzionamento della Commissione Grandi Rischi appena esposta consente, tuttavia, di osservare come la critica mossa (...) non sia fondata."

Cioe' cade questa tesi difensiva: a parlare erano proprio gli esperti della Commissione Grandi Rischi.

E non semplici ma autorevoli scienziati, come involontariamente sostenuto dai media.

Ed a pagina 146 la spiegazione della sentenza di primo grado:

"L’esame dello schema organizzativo disciplinato dalla legge, da un lato e la verifica delle modalità con le quali gli imputati sono stati convocati ed hanno operato in occasione della riunione in esame, dall’altro, consentono di rispondere a tutte le eccezioni dei difensori e di affermare che a L’Aquila, il 31.3.09, gli imputati agirono effettivamente in qualità di componenti della Commissione Grandi Rischi come contestato nel capo di imputazione.
I punti nodali di tale verifica sono:
1. quello relativo alle modalità formali di convocazione;
2. quello relativo al dato nominalistico della riunione;
3. quello relativo al numero ed alla qualità dei partecipanti alla riunione;
4. quello relativo all’attività in concreto svolta nel corso della riunione ed al contributo fornito in termini casualmente rilevanti da ogni singolo imputato."

A sostegno di cio' seguono le pagine seguenti sino a pagina 181.

Archiviato il colpo di scena.

Ma a L'aquila il 31 marzo 2009 (cfr. a pagina 173):

"le cose andarono diversamente da quanto, in astratto, prevedono le norme sopra riportate poiché, per 'scelta mediatica', il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile affidò il compito informativo direttamente ai membri della Commissione Grandi Rischi che se ne assunsero consapevolmente e volontariamente l’onere."

Ed infatti vi si fa presente che:

"L’istruttoria dibattimentale ha consentito di accertare che in occasione della riunione del 31.3.09 gli odierni imputati, in qualità di componenti della Commissione Grandi Rischi, assunsero l’onere di informazione diretta nei confronti della popolazione interessata in due modi:
  1. consentendo l’accesso e la presenza nella sala di persone diverse daicomponenti nominativi della Commissione Grandi Rischi e dai partecipanti alla riunione, rendendo, di fatto, immediatamente pubblici, senza alcun filtro, ogni fase della discussione e ogni argomento trattato;
  2. attraverso la partecipazione alla conferenza stampa, tenuta in conclusione della riunione, di BARBERI e DE BERNARDINIS, alla presenza del prof.DOLCE e del prof. CALVI, unitamente al Sindaco Cialente e all’assessore Stati (come attestano le immagini televisive della conferenza stampa prodotte dal P.M.) che aveva ringraziato i componenti della Commissione per le 'affermazioni che mi permettono di andare a rassicurare la popolazione attraverso i media che incontreremo in conferenza stampa'.".
Per inciso, e' drammatica la testimonianza al riguardo del Prof. Boschi:

"Pubblico Ministero, Picuti - perché partecipavano persone in più rispetto a quelle a cui era abituato?
IMPUTATO, Boschi Enzo -si, persone in più che io non conoscevo ma sembrava veramente che tutta la sequenza logica che era stata immaginata dalla protezione civile in questo caso saltava, cosa perfettamente legale, non credo che ci sia niente di strano, però era al di fuori della mia esperienza.
".

In questo modo (cfr. a pagina 175):

"Veniva data (...) concreta attuazione alla “operazione mediatica” voluta dal dott. Bertolaso, tesa al raggiungimento dell’obiettivo di un’informazione immediata, diretta, più ampia possibile, autorevole, senza filtri.".

Operazione mediatica ben colta dall'assessore Stati alla protezione civile provinciale (cfr. a pagina 178):

"Grazie a queste vostre affermazioni che mi permettono di andare a rassicurare la popolazione attraverso i media che incontreremo in conferenza stampa."

La tagliola e' chiusa.

A pagina 180 si legge sempe al riguardo:

"La comunicazione tra la comunità scientifica e la popolazione, eliminato tale filtro [del Dipartimento di Protezione Civile, N.d.POA], è stata dunque diretta, assolutamente in linea con l’intendimento iniziale del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, come dallo stesso ricordato nel corso della sua deposizione dibattimentale.".

E finalmente a pagina 181:

"L’effetto tragico di tale scelta verrà colto in pieno all’esito dell’esame delle deposizioni testimoniali attraverso le quali è stato ricostruito il processo motivazionale che ha indotto le singole vittime di questo processo a rimanere in casa la notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09. Si vedrà, infatti, che l’eliminazione del suddetto filtro, la mancata frapposizione tra la Commissione Grandi Rischi e la popolazione aquilana del necessario (e normativamente previsto) passaggio intermedio attraverso il Dipartimento della Protezione Civile (con la dovuta riflessione su forme, modi e contenuti del messaggio da diffondere) ha amplificato l’efficacia “rassicurante” (nei termini che verranno chiariti in seguito) del messaggio diffuso. 

In tal modo la popolazione aquilana è stata investita da un contenuto informativo diretto e rassicurante che ha disinnescato la istintiva ed atavica paura del terremoto ed ha indotto i singoli ad abbandonare le misure di precauzione individuali seguite per tradizione familiare in occasione di significative scosse di terremoto, con le tragiche conseguenze che saranno di seguito esaminate."

In questo tristissimo modo si conclude appunto il capitolo 3 che puo' considerarsi il punto sulla ricostruzione giudiziale dell'intera vicenda.

Il capitolo 4  a partire da queste condotte contestate arrivera' a ricostruire i profili penali della colpa corrispondente.

Ma questa e' un'altra puntata...

[continua...]

^   ^   ^

Note redazionali:
  1.  l'argomento trattato dal post riguarda un ambito tematico assolutamente estraneo alla formazione professionale di POA. E' comunque presentato ai lettori per l'assoluta rilevanza degli argomenti trattati se riferiti alla professione tecnica, intesa anche come mera consulenza.
  2. a differenza della prima puntata, i rimandi alle pagine della sentenza fanno riferimento al testo in formato elettronico (PDF) scaricabile dal sito processoaquila.wordpress.com, direttamente collegato all'INGV come affermato nella hompage dell'istituto (online alla data del presente post). Nella prima puntata ci si riferiva invece al testo in formato elettronico scaricabile dal sito www.6aprile.it, ora non piu' disponibile. Si tenga percio' presente che le pagine cola' citate: 26-68-76, corrispondono nel nuovo testo alle pagine 22-79-85.
  3. POA non ha sino ad ora espresso alcuna opinione nel merito della sentenza commentata.
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